Sentenza n. 223/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento emesso al Comune di Gualdo Cattaneo in data 16 ottobre 2025 prot. 13471, avente ad oggetto “comunicazione di riprogrammazione per operazioni di immissione in possesso e redazione verbale di stato di consistenza ai sensi dell’art. 143, comma 4 della L.R. Umbria n. 1/2015 part.lle 279, 785 del foglio 50, per le operazioni di rilievo e picchettamento del tracciato della strada attualmente classificata come comunale e compresa tra le part.lle 279 e 283 del foglio 50 fino all’edificio part. 124 - Ordinanza nr. 66 del 06.11.2023 e verbale di inottemperanza del giorno 24.07.2025”; - di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto; - del provvedimento di diniego all’accesso, notificato con pec del 24 ottobre 2025 prot. n. 13797, con conseguente riconoscimento e dichiarazione del diritto della ricorrente all’accesso mediante rilascio di copia; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 dicembre 2025: - del provvedimento emesso dal Comune di Gualdo Cattaneo in data 24 novembre 2025 prot. n. 15001 che ordina di “completare i lavori con particolare riferimento alla riapertura del tracciato stradale, con ripristino dello strato di fondazione con pietrisco e dello strato superficiale con materiale inerte stabilizzato entro 30 gg. dal ricevimento della presente. Non ottemperando a quanto richiesto l’Amministrazione provvederà ai lavori di remissione in pristino con la riapertura della strada con spese a carico dei responsabili dell’abuso irrogando la relativa sanzione ai sensi dell’art. 143 della L.R. Umbria n. 1/2015”; - del provvedimento prot. 13471 del 16 ottobre 2025, già impugnato con il ricorso introduttivo; - di ogni altro atto connesso e/o conseguente allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi alla strada e alle segnalazioni o interlocuzioni concernenti la sua asserita chiusura
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, nell’ambito di una controversia con il Comune relativa alla demolizione di una recinzione e alla riapertura di un tracciato stradale, aveva chiesto l’accesso, ai sensi della l. 241/1990 e del d.lgs. 33/2013, a tutti gli atti concernenti la strada e, in particolare, alle eventuali contestazioni e segnalazioni provenienti da soggetti coinvolti nella vicenda. Il Comune aveva respinto l’istanza ritenendola priva di elementi idonei a identificare l’oggetto della richiesta. Con il terzo motivo del ricorso la società ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 24, comma 7, l. 241/1990, degli artt. 24 e 97 Cost., nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, sostenendo che l’istanza individuava sufficientemente sia l’interesse difensivo sia la documentazione richiesta. Il Comune ha eccepito il carattere esplorativo ed emulativo dell’istanza, l’assenza di un interesse concreto e l’asserita già piena conoscenza del fascicolo da parte della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha esaminato, in questa fase, esclusivamente la domanda relativa al diniego di accesso. Ha ritenuto fondate le censure. Sebbene l’istanza non indicasse il numero della particella stradale, il suo contenuto complessivo consentiva di individuare la strada e la relativa problematica, grazie al riferimento alle particelle interessate, ai soggetti coinvolti, alle interlocuzioni con il Comune e ai contenziosi pendenti. Il diniego, limitato all’affermazione generica secondo cui mancavano elementi per identificare l’oggetto, è stato quindi annullato per difetto di motivazione. Il giudice ha inoltre escluso che la richiesta fosse meramente esplorativa: l’interesse all’accesso era concreto, attuale, diretto e preesistente, perché collegato alla difesa della società nel giudizio amministrativo e nel parallelo giudizio civile sulla natura della strada e sull’eventuale sdemanializzazione. Il Comune non aveva contestato la legittimazione nel provvedimento di diniego e non poteva integrare postumamente la motivazione con le memorie difensive. È stato dichiarato il diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia degli atti richiesti, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previo pagamento dei diritti. Le spese della fase sono state compensate; il giudizio principale è rimasto pendente.
Norme richiamate
art. 22 ss. l. 241/1990
L’accesso documentale presuppone un interesse concreto, attuale e diretto, collegato a documenti determinati o sufficientemente individuabili.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego di accesso deve essere adeguatamente motivato; una formula generica sull’indeterminatezza dell’istanza non è sufficiente quando il contenuto complessivo della richiesta consente di identificare la documentazione.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
art. 116 c.p.a.
La domanda giudiziale contro il diniego di accesso è stata accolta, con annullamento del diniego e dichiarazione del diritto all’ostensione.
Massime di principio
- Nello scrutinio di una domanda di accesso documentale occorre verificare l’inerenza dei documenti richiesti all’interesse dichiarato dall’istante, senza valutare in concreto la fondatezza o l’ammissibilità della futura o pendente pretesa sostanziale cui l’accesso è collegato.
- Un’istanza di accesso non è esplorativa quando, pur senza indicare ogni estremo formale dei documenti, consente di individuare l’ambito documentale mediante il riferimento congiunto ai beni o particelle interessati, ai soggetti coinvolti, alle interlocuzioni amministrative e alla controversia cui l’accesso è funzionale.
- Il diniego di accesso fondato soltanto sull’asserita mancata identificazione dell’oggetto è illegittimo per difetto di motivazione se il contenuto complessivo dell’istanza offre all’amministrazione elementi sufficienti per individuare i documenti richiesti.
- L’interesse all’accesso deve essere concreto, attuale, diretto e preesistente alla richiesta, ma non coincide con la fondatezza della pretesa sostanziale o processuale che il richiedente intende tutelare.
- L’amministrazione non può introdurre soltanto nelle memorie difensive ragioni ostative all’accesso non espresse nel provvedimento di diniego, mediante un’integrazione postuma della motivazione.
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