Cassazione Penale, Sentenza n. 14886/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che aveva disposto la consegna a fini processuali in esecuzione di un mandato di arresto europeo relativo a un reato di truffa (Nizza, 27/02/2017-31/12/2018). Gli argomenti principali: (i) illegittimità del MAE perché emesso su presupposto errato di latitanza e volto solo a sottoporre Meola a interrogatorio nonostante avesse nominato difensore e prodotto giustificazioni mediche; (ii) carenza di motivazione e genericità dell'imputazione, nonché contestata territorialità dei fatti (sostegno che si tratterebbe di profili civilistici e fatti commessi in Italia); (iii) esistenza di procedimento già aperto in Italia (art. 18-bis legge n.69/2005) per gli stessi fatti, con conseguente causa di rifiuto dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: (a) è legittima l'esecuzione di un MAE processuale anche quando la finalità sia la presenza dell'imputato per un atto istruttorio (interrogatorio), conformemente all'art. 6, comma 1, lett. c) legge n.69/2005 e alla giurisprudenza consolidata; (b) l'uso precedente di un Ordine Europeo di Indagine (OIE) non esclude la legittimità del MAE, pur essendo l'OIE un'alternativa non coercitiva da considerare; (c) non risulta sussistente un procedimento italiano per gli stessi fatti idoneo a fondare il rifiuto ai sensi dell'art. 18-bis; (d) la verifica della fondatezza dell'accusa e degli elementi di fatto resta di competenza dell'Autorità giudiziaria dello Stato emittente. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000; applicazione delle pronunce di cui all'art. 616 c.p.p. e adempimenti ex art. 22, comma 5, legge n.69/2005.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n.69 (art. 6, comma 1, lett. c)
Consente il ricorso alla procedura del mandato d'arresto europeo per ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, purché inerente al processo; legittima quindi l'esecuzione di un MAE anche se finalizzato alla presenza dell'imputato per atti istruttori.
Legge 22 aprile 2005, n.69 (art. 18-bis)
Prevede cause di rifiuto facoltative (tra cui la pendenza di procedimento nello Stato di esecuzione). La Corte ha ritenuto che il requisito per opporre tale motivo richiede elementi concreti e non deduzioni generiche.
Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio
Stabilisce le finalità del MAE, incluso il trasferimento di una persona per essere processata o comparire dinanzi all'autorità, principio richiamato per legittimare il MAE processuale.
Direttiva 2014/41/UE (considerando 26)
L'autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l'emissione di un OEI ai fini dell'audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza possa costituire una valida alternativa
Indica che l'OIE (ordine europeo di indagine) può essere alternativa non coercitiva all'uso del MAE per audizioni; la Corte ne tiene conto ma ritiene che l'esistenza dell'OIE non impedisca automaticamente l'emissione/esecuzione del MAE.
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.10
Modifiche normative volte all'adeguamento nazionale al diritto UE; tra l'altro hanno eliminato alcune disposizioni che rendevano più stringente l'esecuzione del MAE rispetto a provvedimenti cautelari interni.
Legge 4 ottobre 2019, n.117
Ha trasformato alcuni motivi di rifiuto (prima obbligatori) in facoltativi, modificando l'ambito in cui lo Stato di esecuzione può opporre il rifiuto all'esecuzione.
Art. 7 legge n.69/2005
Riguarda la verifica della doppia punibilità (double criminality); la Corte ha osservato che tale verifica è stata compiuta dalla Corte di appello e che la difesa non ha sollevato censure specifiche.
Art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le pronunce e le conseguenze in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'applicazione delle relative pronunce a carico del ricorrente.
Art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen.
Indica i motivi tassativi per i quali è proponibile ricorso per cassazione (vizi di legge): la Corte ricorda che dopo le modifiche normative il ricorso in Cassazione è limitato a tali motivi, escludendo il sindacato di merito sui fatti già vagliati in appello.
Art. 22, comma 5, legge n.69/2005
Stabilisce adempimenti successivi all'esecuzione del MAE; la Cancelleria è stata incaricata di darvi corso.
Massime di principio
- Un mandato di arresto europeo emesso a fini processuali (per assicurare la presenza dell'imputato a un atto istruttorio o al processo) è normalmente eseguibile dallo Stato richiesto; lo Stato di esecuzione non sindaca le valutazioni discrezionali dell'autorità emittente sulla necessità della presenza.
- La presenza di un Ordine Europeo di Indagine (OIE) quale strumento non coercitivo può essere considerata alternativa, ma l'uso precedente dell'OIE non esclude automaticamente la legittimità di un successivo MAE processuale.
- Per opporre il motivo di rifiuto fondato sulla pendenza di un procedimento nello Stato di esecuzione (art. 18-bis) è necessario dimostrare concretamente l'esistenza di indagini o di un procedimento effettivo, non bastano deduzioni generiche.
- La verifica della fondatezza dell'accusa e degli elementi di fatto è compito dell'autorità giudiziaria dello Stato emittente; lo Stato di esecuzione si limita a controlli di legge (esistenza del provvedimento, doppia punibilità, cause di rifiuto previste dalla normativa).
- Dopo le modifiche normative recenti, il ricorso per cassazione contro decisioni su esecuzione MAE è limitato a vizi di legge (art. 606 c.p.p.), per cui le contestazioni di merito devono essere valutate in sede di appello.
- La mancata comparizione dell'imputato motivata da ragioni di salute o dalla nomina di difensore non impedisce di per sé l'emissione o l'esecuzione del MAE, salvo che non emerga specifica violazione di diritti fondamentali concretamente dimostrata.
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