Ordinanza n. 74/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. 377 del 9 dicembre 2025, avente ad oggetto “rettifica ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 335/2025 per le opere abusive realizzate dal sig. -OMISSIS--fascicolo ab12408”, nella parte in cui, per l'abuso descritto alla lettera d), ha sostituito la sanzione demolitoria con l’applicazione di una sanzione pecuniaria; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rettifica di un’ordinanza di demolizione, nella parte relativa alla sostituzione della sanzione demolitoria con una sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al ricorrente (responsabile abuso edilizio)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 377 del 9 dicembre 2025, di rettifica dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 335/2025, limitatamente alla parte riguardante l’abuso indicato alla lettera d), chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza cautelare non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti, né le censure articolate contro la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio di merito. Ha ritenuto che le questioni dedotte richiedessero l’approfondimento proprio della fase cognitoria e non ha quindi formulato una valutazione conclusiva sul fumus boni juris. Dopo una comparazione degli interessi in gioco, ha giudicato adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha fissato l’udienza pubblica del 28 maggio 2026, disponendo la trattazione congiunta con altro gravame. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere accordata mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, quando le esigenze cautelari risultano adeguatamente tutelabili attraverso una definizione ravvicinata della causa.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in una domanda cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può evitare una valutazione conclusiva sul fumus boni juris e tutelare il ricorrente mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione del merito non comporta, di per sé, la sospensione sostanziale dell’atto impugnato, ma consiste nella prioritaria trattazione della causa in tempi prossimi, secondo una valutazione comparativa degli interessi coinvolti.
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