Cassazione Penale, Sentenza n. 4200/2025 del 31/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione per omessi versamenti delle ritenute previdenziali relative a diversi periodi (gennaio-settembre 2015 prescritto; dicembre 2016-novembre 2017 e dicembre 2017-novembre 2018 oggetto di condanna). In Cassazione il ricorrente deduceva: a) carenza degli elementi costitutivi del reato (contestando la prova della corresponsione delle retribuzioni e del "trattenimento" della quota contributiva a carico del lavoratore, lamentando l'insufficienza dei modelli DM10 e delle attestazioni INPS); b) vizio circa la notifica dell'avviso di accertamento e la decorrenza del termine di tre mesi utile alla regolarizzazione (sosteneva che la prova dell'invio/ notifica mancava e che ciò avrebbe inciso sul diritto a sanare e beneficiare della causa di non punibilità); c) errata esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi di diritto: il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983 è di natura omissiva e presuppone l'effettivo pagamento della retribuzione (così che sorga l'obbligo di versare le ritenute); l'onere di provare la materiale corresponsione delle retribuzioni grava sul Pubblico Ministero, ma i modelli DM10 (anche nel sistema UNIEMENS) e le attestazioni INPS costituiscono prova valida della corresponsione e della situazione debitoria, salvo che l'imputato ne dimostri la non corrispondenza; il termine di tre mesi e la notifica dell'avviso non costituiscono condizione di procedibilità dell'azione penale (ma il pagamento tempestivo può estinguere il reato o operare la causa di non punibilità se effettuato nei termini o anche nel corso del giudizio); il diniego delle attenuanti generiche è ammissibile se fondato su ragioni concrete e la mera incensuratezza non basta dopo la riforma. La sentenza impugnata è pertanto confermata nei suoi esiti e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, D.L. 12/09/1983 n. 463 (conv. l. 11/11/1983 n. 638)
"ritenute operate a titolo previdenziale ed assistenziale sulle retribuzioni effettivamente erogate ai lavoratori dipendenti"
Il reato è omissivo: nasce dall'omesso versamento delle ritenute relative a retribuzioni effettivamente erogate; l'obbligo di versamento scatta solo al momento dell'effettiva corresponsione della retribuzione e il reato si realizza solo con il mancato versamento oltre i termini di legge e oltre la soglia annua di punibilità.
art. 2, commi 1-ter e correlati, D.L. 12/09/1983 n. 463
Prevede l'avviso di accertamento e il termine di tre mesi per la regolarizzazione; la Corte afferma che il decorso del termine e la notifica non sono condizioni di procedibilità dell'azione penale ma rilevano ai fini della causa speciale di non punibilità in caso di pagamento tempestivo.
art. 3, comma 1-bis, legge n. 638/1983
Disciplina la speciale causa di non punibilità collegata al pagamento tempestivo delle somme dovute: il pagamento entro i termini previsti estingue il reato; la possibilità di fruirne non è subordinata alla formale notifica dell'accertamento.
art. 62-bis cod. pen.
Regola le circostanze attenuanti generiche; dopo le modifiche legislative la sola incensuratezza non è sufficiente per la concessione automatica della diminuente, che richiede fatti concreti giustificativi.
art. 133 cod. pen.
Criteri per determinare la pena; nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice deve motivare il proprio apprezzamento sui fatti e sugli elementi considerati preponderanti.
art. 2115 e art. 2116 cod. civ.
Richiamati per spiegare che l'obbligo contributivo è diretto in capo al datore di lavoro (titolare del rapporto contributivo) e che la quota a carico del lavoratore costituisce il parametro per la rivalsa, senza che ciò trasformi la 'trattenuta' in disponibilità esterna al patrimonio dell'imprenditore.
legge 4/4/1952 n. 218, art. 19
Richiamata in tema di diritto di rivalsa del datore di lavoro sulla quota contributiva a carico del prestatore.
Massime di principio
- Il delitto di omesso versamento delle ritenute è di natura omissiva: si configura solo quando l'imprenditore ha effettivamente erogato le retribuzioni e non ha versato le ritenute dovute; dunque la verifica della corresponsione delle retribuzioni è centrale.
- I modelli DM10 (inclusi quelli prodotti tramite il sistema UNIEMENS) e le attestazioni INPS costituiscono prova rilevante e possono essere valutati come prova piena della corresponsione delle retribuzioni e della sussistenza del debito contributivo, salvo che l'imputato dimostri la loro inesattezza.
- La notifica dell'avviso di accertamento e il decorso del termine di tre mesi per sanare non sono condizione di procedibilità dell'azione penale: l'eventuale pagamento tempestivo estingue il reato, ma l'assenza di una formale diffida non impedisce il perseguimento penale.
- Il pagamento effettuato anche nel corso del giudizio può integrare la causa di non punibilità (o estinguere il reato) se è ammissibile in base alla giurisprudenza e alle circostanze del caso; la conoscenza formale del beneficio può essere acquisita in qualsiasi forma.
- Per ottenere le circostanze attenuanti generiche è necessaria una richiesta specifica e l'indicazione di elementi concreti giustificativi; la semplice incensuratezza non è più sufficiente dopo le modifiche normative e il diniego del beneficio è sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione.
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