Cassazione Penale, Sentenza n. 10049/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di appello che, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di peculato (art. 314 c.p.) per l'appropriazione di complessivi 90.000 euro dal conto dell'amministrato Ivan Niero dal marzo 2010 al 9 maggio 2016. Il motivo dedotto è di mancata motivazione e violazione del divieto di applicazione retroattiva della norma penale più sfavorevole: si contesta che il Tribunale abbia individuato come condotta più grave un episodio del 2/1/2014 (dopo l'entrata in vigore di disposizioni che hanno aggravato la pena), pur essendo le prime condotte anteriori (dal marzo 2010), determinando così un peggioramento della posizione sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che non vi sia stata applicazione retroattiva della norma più sfavorevole: la pena è stata determinata tenendo conto del fatto più grave individuato nel 2/1/2014 (pena di anni 4 e mesi 6) e dell'incremento per i restanti 76 episodi fino alla pena complessiva di anni 5, mesi 8 e giorni 20 di reclusione. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 1.844,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di peculato; applicata alla appropriazione delle somme prelevate dal conto dell'amministrato. La Corte ha confermato la qualificazione del fatto come peculato.
legge n. 190/2012
legge n. 190/2012 (richiamata come causa di aggravamento della sanzione per il peculato)
La Corte ha ritenuto che l'aggravamento derivante dalla legge n. 190/2012 non sia stato applicato retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; la determinazione della pena ha tenuto conto del fatto più grave commesso nel 2014 e dell'aggravamento per gli episodi successivi, senza applicazione illegittima retroattiva.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive proroghe
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176; art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n.105 conv. 16/09/2021 n.126; art.16 d.l. 30 dicembre 2021 n.228 conv. 25/02/2022 n.15
Richiamate come disciplina procedurale applicabile al procedimento (norme d'emergenza/di proroga che hanno inciso sull'organizzazione dei riti). Non hanno inciso sul merito della decisione relativa alla determinazione della pena e alla questione di retroattività sollevata.
principio del divieto di applicazione retroattiva della norma penale più sfavorevole
Principio generale del diritto penale secondo cui non può essere applicata retroattivamente una norma che peggiori la posizione dell'imputato. La Corte ha ritenuto che tale principio non sia stato violato nella specie, poiché la pena è stata calcolata sulla base del fatto ritenuto più grave e della successiva aggregazione degli altri episodi.
Massime di principio
- Per contestare con successo un'applicazione retroattiva della norma penale più sfavorevole occorre dimostrare che il giudice abbia effettivamente utilizzato una norma entrata in vigore successivamente per peggiorare la posizione sanzionatoria riferita a fatti anteriori; la sola esistenza di condotte anteriori non basta se il giudice individua come fattore determinante un fatto più grave commesso dopo l'entrata in vigore della norma.
- Quando il reato si protrae nel tempo con più episodi, il giudice individua il fatto più grave per determinare la pena base e quindi applica l'incremento per le restanti condotte (concausa di pena/aggregazione); ciò può comportare l'applicazione di una pena complessiva più elevata senza che si configuri necessariamente retroattività illegittima.
- In sede di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e fondati su argomentazioni chiare; motivi generici o non dedotti nei gradi precedenti sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità comporta in genere condanne al pagamento delle spese processuali, possibili sanzioni alla Cassa delle ammende e la rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile; chi impugna deve valutare anche il rischio economico della cassazione.
- Se si invoca una violazione procedurale legata all'applicazione di norme emergenziali o di proroga, occorre specificare in che modo tali norme hanno inciso sul diritto di difesa o sulla motivazione, altrimenti la censura rischia di essere ritenuta irrilevante.
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