Sentenza n. 4290/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-.ID, adottato in data 29.04.2025 dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dal corso per l'acquisizione della specializzazione di matricolista anno 2025; ove occorra, della nota prot. n. 166321 del 14 aprile 2025, avente ad oggetto "corso per l'acquisizione della specializzazione di matricolista", nella parte in cui introduce il requisito dell'attualità dell'incarico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal corso per l'acquisizione della specializzazione di matricolista per l'anno 2025, con contestuale impugnazione della clausola dell'interpello relativa all'attualità dell'incarico
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'esclusione dal corso di specializzazione per mancanza del requisito dell'attualità dell'incarico alla data del 2 maggio 2025. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del decreto ministeriale 9 ottobre 2009, l'errata interpretazione dell'interpello, la violazione della clausola di salvaguardia e il difetto di presupposto, prospettando altresì sviamento di potere. La clausola prevedeva che il requisito dell'attualità non venisse meno per coloro che fossero distaccati, trasferiti presso altre sedi o impiegati in servizi diversi da quello della matricola, purché ne fossero in possesso entro il termine per la presentazione della domanda. Il ricorrente ha sostenuto che la partecipazione, nel periodo rilevante, al corso per il conseguimento della qualifica di Vice Sovrintendente non comportasse la perdita dell'attualità dell'incarico. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio di uguaglianza e degli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere per manifesta ingiustizia e illogicità, lamentando una disparità di trattamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'atto di esclusione. Ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che l'Amministrazione aveva disapplicato la clausola di salvaguardia contenuta nell'interpello, violando il principio di autovincolo. La partecipazione del ricorrente al corso per il conseguimento della qualifica superiore non poteva essere considerata causa di decadenza dal requisito dell'attualità dell'incarico. Il giudice ha applicato il principio generale secondo cui, nel pubblico impiego non contrattualizzato, il dipendente ammesso a un corso per il conseguimento di una qualifica superiore conserva la titolarità dell'ufficio o dell'incarico fino al conseguimento della nuova qualifica; pertanto, alla data prevista dall'interpello, il ricorrente doveva ritenersi ancora in possesso del requisito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la sua decisione non avrebbe procurato al ricorrente un'ulteriore utilità. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
decreto ministeriale 9 ottobre 2009
La violazione del decreto ministeriale è stata dedotta dal ricorrente, ma la decisione si fonda specificamente sull'interpretazione dell'interpello e sulla clausola di salvaguardia relativa all'attualità dell'incarico.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione dell'uguaglianza e di disparità di trattamento; il motivo è stato assorbito.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- L'amministrazione che disciplina una procedura selettiva mediante un interpello è vincolata alle clausole che essa stessa ha previsto e non può disapplicarle in sede di valutazione dei requisiti, in applicazione del principio di autovincolo.
- Una clausola che preserva l'attualità dell'incarico per il dipendente distaccato, trasferito o impiegato in altro servizio impedisce di considerare automaticamente decaduto tale requisito quando il dipendente partecipi, entro il periodo rilevante, a un corso finalizzato al conseguimento di una qualifica superiore.
- Nel pubblico impiego non contrattualizzato, il dipendente ammesso a un corso per il conseguimento di una qualifica superiore conserva la titolarità dell'ufficio o dell'incarico cui è preposto fino al conseguimento della qualifica superiore, salvo diversa e specifica previsione applicabile.
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