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Sentenza

Sentenza del 13/10/2020 n. 2981 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Notifica cartella di pagamento - Giudizio sulla regolare notifica - Onere di produrre copia integrale - Non sussiste Riscossione - Notifica cartella di pagamento — Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Superabilità Prescrizione decennale crediti tributari - Ricorre salvo eccezioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

contestazione della regolare notifica della cartella di pagamento e/o eccezione di prescrizione dei crediti tributari; il ricorrente deduce che la cartella non sarebbe stata validamente notificata o che il credito è prescritto

La decisione

il giudice richiama la giurisprudenza consolidata: non grava sull'agente della riscossione l'onere probatorio di depositare in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento; la cartella notificata tramite raccomandata e pervenuta all'indirizzo del destinatario beneficia della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., salvo che il destinatario provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione; i crediti tributari, in mancanza di specifiche disposizioni derogatorie, sono soggetti al termine di prescrizione ordinario decennale (c.c. art. 2946). La sintesi pratica: la notifica tramite raccomandata fa salvo il presupposto di regolarità salvo prova contraria del contribuente; la prescrizione va valutata con il termine decennale salvo norme speciali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 26

    disciplina la notifica delle cartelle di pagamento; richiamata per il regime di notificazione dell'atto esattoriale

  • L. n. 890/1982, art. 14

    norme sulla procedura di notificazione mediante raccomandata; richiamata in relazione alla presunzione di ricezione

  • c.c., art. 1335

    stabilisce la presunzione di conoscenza per gli atti notificati regolarmente (ricezione della raccomandata equivale a conoscenza), superabile solo con prova che il destinatario era senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione

  • c.c., art. 2946

    fissa il termine ordinario di prescrizione (decennale) applicabile ai crediti tributari in assenza di norme speciali derogatorie

Massime di principio

  • La notifica della cartella tramite raccomandata, se risultante come pervenuta all'indirizzo del destinatario, si presume corretta e valida ai fini della conoscenza dell'atto; il contribuente deve fornire prova specifica di un'impossibilità non dovuta a sua colpa per superare tale presunzione.
  • L'agente della riscossione non è obbligato a depositare in giudizio la copia integrale della cartella per dimostrare la validità della notifica; tuttavia, la documentazione di supporto (ricevute, avvisi di giacenza, rapporti postali) resta utile e può essere valutata dal giudice.
  • Salvo disposizioni normative speciali che stabiliscano termini diversi, i crediti tributari soggiacciono al termine di prescrizione ordinario di dieci anni: i termini di decorrenza e le eventuali interruzioni/interventi vanno valutati caso per caso.
  • In presenza di contestazioni sulla notifica, il contribuente dovrebbe proporre mezzi di prova concreti (es. dichiarazioni sulla mancata consegna, prova di cambio domicilio non comunicato, documenti postali attestanti anomalie) per superare la presunzione di conoscenza.
  • Sempre verificare norme tributarie speciali che possono prevedere termini di prescrizione diversi o specifici istituti di sospensione/interruzione che incidono sul decorso del termine decennale.

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