Cassazione Penale, Sentenza n. 31200/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, fissata in tre anni e poi ridotta a due per il rito. Si lamenta l'omessa indicazione dei parametri di cui all'art. 218 cod. strada che dovrebbero governare la commisurazione della durata della sospensione, e quindi la mancata esposizione dell'iter logico-giuridico adottato dal giudice per giustificare la misura adottata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida e ha disposto il rinvio al Tribunale di Novara, in diversa composizione, perché ridetermini la durata motivando adeguatamente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando la sospensione supera la media edittale, il giudice deve motivare secondo i parametri di cui all'art. 218 cod. strada (gravità della violazione, entità del danno, pericolo della ulteriore circolazione), e ha precisato che la commisurazione di tale sanzione accessoria è autonoma rispetto alla commisurazione della pena principale e non può essere valutata con i criteri dell'art. 133 cod. pen.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); nel caso di specie il giudice ha applicato la pena con questo rito.
art. 589-bis cod. pen.
Fattispecie penale oggetto del patteggiamento (omicidio colposo derivante da violazione delle norme sulla circolazione).
art. 222 cod. strada, commi 2 e 2-bis
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o la revoca della patente; la Corte rileva che la riduzione prevista per il rito (comma 2-bis) si applica anche quando il giudice opta per la sospensione anziché la revoca.
art. 218 cod. strada, comma 2
Contiene i parametri per la determinazione della durata delle sanzioni amministrative accessorie (tra cui gravità della violazione, entità del danno, pericolo della circolazione); la Corte afferma che il giudice deve riferirsi a questi criteri e motivare quando la durata supera la media edittale.
art. 133 cod. pen.
Criteri di commisurazione della pena principale; la Corte rileva che tali criteri non sono applicabili alla commisurazione della sanzione amministrativa accessoria, che segue i parametri di cui all'art. 218 cod. strada.
art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che regola l'ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile poiché la questione concerne una statuizione al di fuori dell'accordo delle parti.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limiti all'impugnazione delle decisioni di patteggiamento; la Corte precisa che tali limiti non operano per le statuizioni aventi contenuto estraneo all'accordo delle parti, come la determinazione autonoma della sanzione accessoria.
Corte costituzionale, sent. n. 88 del 2019
Richiamata per il principio che, nella fattispecie dell'art. 222 cod. strada, è prevista l'alternativa tra revoca e sospensione della patente; la decisione della Corte è stata utilizzata per spiegare la scelta del giudice di applicare la sanzione meno afflittiva (sospensione) anziché la revoca.
Massime di principio
- Quando il giudice in sede di patteggiamento applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e inferiore alla media edittale, può essere sufficiente una motivazione sintetica che ne dichiari l'adeguatezza o congruità.
- Se la sospensione della patente supera la media edittale il giudice è obbligato a motivare in modo adeguato, esplicitando il riferimento ai parametri di cui all'art. 218 cod. strada (gravità della violazione, entità del danno, pericolo della circolazione).
- La commisurazione della sanzione amministrativa accessoria è autonoma rispetto alla determinazione della pena principale e non può essere giustificata con i criteri dell'art. 133 cod. pen.
- I limiti all'impugnazione del patteggiamento non operano per le statuizioni fuori dall'accordo tra le parti; tali decisioni restano sindacabili in cassazione.
- La riduzione prevista per il rito (art. 222, comma 2-bis cod. strada) può operare anche quando il giudice applica la sospensione della patente in luogo della revoca, ma la durata della sospensione deve comunque essere adeguatamente motivata se supera i parametri medi.
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