Cassazione Civile, Ordinanza n. 30435/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita ad effetti anticipati di un immobile in Iglesias, stipulato tra le parti nel 2007. Il tribunale aveva dichiarato risolto il preliminare per inadempimento del promissario acquirente e ne aveva ordinato il rilascio, rigettando però la domanda risarcitoria della promittente venditrice perché ritenuta genericamente allegata. La corte d'appello, in riforma parziale, aveva invece riconosciuto il danno alla venditrice, liquidandolo equitativamente in base al valore locativo dell'immobile per il periodo di indisponibilità. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la controparte non avesse allegato in primo grado i fatti costitutivi del danno, ma solo formulato una generica richiesta risarcitoria, mentre la specificazione della perdita di disponibilità dell'immobile sarebbe stata introdotta solo in appello in violazione del divieto di ius novorum; ha inoltre lamentato che la corte territoriale avesse deciso su allegazioni nuove e non esaminate in primo grado, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. Ha rilevato che il ricorrente si era limitato a trascrivere le conclusioni di primo grado senza riportare, almeno nelle parti essenziali, il contenuto dell'atto introduttivo e degli altri scritti difensivi rilevanti, necessari per dimostrare che la domanda risarcitoria fosse davvero priva di allegazioni sui fatti costitutivi. La Corte ha richiamato il principio per cui, anche in caso di error in procedendo, il ricorso per cassazione deve consentire alla Corte il controllo del vizio senza ricercare autonomamente gli atti di causa. Ha inoltre osservato che la perdita della disponibilità dell'immobile risultava comunque un fatto storico ritualmente allegato e provato sin dal primo grado, perché la venditrice aveva dedotto di aver consegnato il bene al promissario acquirente alla stipula e di aver chiesto, oltre alla risoluzione e al rilascio, anche il sequestro giudiziario. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, con pagamento delle spese in favore dell'Erario per l'ammissione della controricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
la censura è stata prospettata come violazione di legge e nullità processuale, ma è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità del ricorso.
art. 345 c.p.c.
richiamato per denunciare l'introduzione in appello di nuove allegazioni, ma il motivo non è stato scrutinato nel merito per carenza di autosufficienza.
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non adeguatamente specificata.
art. 2697 c.c.
invocato per l'asserita assenza di prova/allegazione del danno; la Corte non ha esaminato il merito della ripartizione dell'onere probatorio per difetto di specificità del ricorso.
art. 1226 c.c.
richiamato dalla corte d'appello per la liquidazione equitativa del danno in base al valore locativo dell'immobile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, la parte deve riportare in modo specifico e autosufficiente gli atti processuali rilevanti, almeno nelle parti essenziali, così da consentire alla Corte il controllo del vizio senza autonome ricerche nel fascicolo.
- La censura relativa alla mancanza di allegazione del fatto costitutivo del danno non può essere fondata solo sulla trascrizione delle conclusioni: occorre dimostrare, tramite il contenuto complessivo dell'atto introduttivo e delle difese svolte nel giudizio di merito, che il fatto costitutivo non sia stato effettivamente dedotto.
- La domanda giudiziale va individuata non dalla sola formulazione letterale delle conclusioni, ma dalla sostanza della pretesa risultante dall'intero atto introduttivo, dalle ulteriori deduzioni difensive e dalla condotta processuale delle parti.
- La perdita della disponibilità di un immobile, quando ritualmente allegata e provata nel giudizio di merito, può costituire base per la liquidazione equitativa del danno da inadempimento del promissario acquirente, senza che sia necessario limitarsi alla sola prova di specifiche occasioni di vendita perdute.
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