Corte di giustizia, Sentenza C-41/18
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 giugno 2019. — Meca Srl contro Comune di Napoli. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale della Campania. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g) – Aggiudicazione di appalti pubblici di servizi – Motivi facoltativi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto – Grave illecito professionale che rende dubbia l’integrità dell’operatore economico – Risoluzione di un precedente contratto per via di carenze nella sua esecuzione – Contestazione in giudizio che impedisce all’amministrazione aggiudicatrice di valutare l’inadempimento contrattuale fino alla conclusione del procedimento giudiziario. — Causa C-41/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in una controversia relativa a una gara per il servizio di refezione scolastica del Comune di Napoli, ha chiarito che una stazione appaltante deve poter valutare autonomamente l’affidabilità dell’operatore economico anche se la risoluzione di un precedente contratto per gravi carenze esecutive è stata impugnata in giudizio. Una norma nazionale che paralizzi tale valutazione fino alla definizione del contenzioso è incompatibile con l’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. La pronuncia valorizza inoltre il principio di proporzionalità e il meccanismo di self-cleaning.
Appalti pubblici: è incompatibile con la direttiva 2014/24/UE una norma nazionale che impedisca alla stazione appaltante di valutare l’affidabilità dell’operatore economico se la risoluzione del precedente contratto è stata impugnata in giudizio.
La questione giuridica
Se l’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE, letti alla luce dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, effettività, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, ostino a una normativa nazionale che, quando la risoluzione di un precedente appalto per significative carenze esecutive è contestata in giudizio, vieta alla stazione appaltante di svolgere qualunque valutazione sull’affidabilità dell’offerente fino alla decisione definitiva del giudizio civile.
Principio di diritto
L’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE osta a una disciplina nazionale che subordini la valutazione della stazione appaltante sull’affidabilità dell’operatore economico alla mancata impugnazione, o alla definizione con esito confermativo, della risoluzione del precedente contratto: la decisione di escludere o non escludere un offerente spetta infatti alla sola amministrazione aggiudicatrice, che deve poter esercitare il proprio apprezzamento in concreto, nel rispetto del principio di proporzionalità e del meccanismo di self-cleaning previsto dalla direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/24/UE
- Articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), direttiva 2014/24/UE
- Articolo 57, paragrafi 5, 6 e 7, direttiva 2014/24/UE
- Considerando 101 e 102, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 4, lettera d), direttiva 2014/24/UE
- Direttiva 2004/18/CE
- Articolo 45, paragrafo 2, direttiva 2004/18/CE
- Articolo 80, comma 5, lettera c), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Appalti pubblici e valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico
La Corte interpreta l’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE in una controversia sorta in Italia tra Meca Srl e Comune di Napoli, con Sirio Srl controinteressata nella gara. Il tema è se una stazione appaltante possa essere privata del potere di valutare l’affidabilità di un concorrente quando la risoluzione del suo precedente contratto, disposta per gravi carenze esecutive, sia stata impugnata in sede giudiziaria.
Fatti e procedimento principale
Il Comune di Napoli aveva indetto una gara per il servizio di refezione scolastica 2017/2018. Sirio aveva in precedenza eseguito un contratto analogo, poi risolto nel maggio 2017 per un episodio di tossinfezione alimentare legato alla presenza di colibatteri nei pasti somministrati. Nell’offerta presentata per la nuova gara, Sirio aveva dichiarato che la risoluzione era stata contestata dinanzi al Tribunale di Napoli. La stazione appaltante aveva comunque autorizzato Sirio a proseguire nella procedura; Meca, seconda classificata nella precedente gara, ha impugnato tale ammissione.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a una norma nazionale che, in caso di impugnazione della risoluzione di un precedente appalto per significative carenze, impedisca alla stazione appaltante di compiere qualsiasi valutazione sull’affidabilità dell’operatore fino alla decisione definitiva del giudizio civile e senza che l’impresa abbia dimostrato misure di self-cleaning.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE, sui motivi facoltativi di esclusione;
- l’articolo 57, paragrafi 5, 6 e 7, della medesima direttiva, in particolare il meccanismo delle misure riparatorie;
- i considerando 101 e 102, che sottolineano il rilievo dell’affidabilità dell’operatore e del self-cleaning;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio;
- l’articolo 4, lettera d), della direttiva 2014/24/UE, ai fini dell’applicabilità della direttiva al caso;
- l’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE, richiamato in via interpretativa;
- l’articolo 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il testo dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE è sufficientemente vicino a quello dell’abrogato articolo 45 della direttiva 2004/18/CE, sicché la giurisprudenza precedente è utile per l’interpretazione. Sottolinea poi che, a differenza della disciplina previgente, la direttiva 2014/24/UE limita maggiormente il margine di discrezionalità degli Stati membri.
Il punto decisivo è che il legislatore dell’Unione ha affidato alla stazione appaltante, e non a un giudice nazionale, la valutazione se un operatore debba essere escluso per grave illecito professionale o per significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto. Questa valutazione deve essere concreta e proporzionata, anche alla luce dei considerando 101 e 102, che valorizzano l’affidabilità dell’operatore e consentono il recupero tramite misure riparatorie.
La Corte rileva inoltre che l’articolo 57, paragrafo 5, consente l’esclusione “in qualunque momento della procedura”, segno che non è richiesta una previa decisione giudiziale definitiva. Una regola nazionale che paralizzi il potere della stazione appaltante per il solo fatto della pendenza di un giudizio contro la risoluzione del precedente contratto svuota di contenuto il motivo facoltativo di esclusione e ostacola anche la logica del self-cleaning prevista dall’articolo 57, paragrafo 6.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE osta a una normativa nazionale secondo cui la contestazione giudiziale della risoluzione di un precedente contratto per gravi carenze impedisce alla stazione appaltante di valutare, nella nuova gara, l’affidabilità dell’operatore economico interessato.
Principio affermato
Nei motivi facoltativi di esclusione per grave illecito professionale o carenze esecutive, la stazione appaltante conserva il potere-dovere di apprezzare autonomamente l’affidabilità dell’offerente; gli Stati membri non possono trasformare tale potere in un automatismo impeditivo legato alla sola pendenza di un contenzioso sulla risoluzione del precedente appalto.
Ricadute operative
Per i professionisti, la sentenza segnala che:
- la mera impugnazione giudiziale di una risoluzione contrattuale non neutralizza, di per sé, il potere di esclusione facoltativa della stazione appaltante;
- il giudizio sulla gravità dell’illecito resta amministrativo e discrezionale, purché esercitato nel rispetto della proporzionalità;
- l’eventuale presenza di misure di self-cleaning deve essere considerata nell’istruttoria di gara;
- clausole o interpretazioni nazionali che impongano un’ammissione automatica possono essere incompatibili con il diritto UE.
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