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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-591/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 giugno 2019. — Repubblica d'Austria contro Repubblica federale di Germania. — Inadempimento di uno Stato – Articoli 18, 34, 56 e 92 TFUE – Normativa di uno Stato membro che prevede un canone per l’uso delle infrastrutture per gli autoveicoli privati – Situazione in cui i proprietari dei veicoli immatricolati in detto Stato membro beneficiano di un’esenzione dalla tassa sugli autoveicoli di importo corrispondente a detto canone. — Causa C-591/17

Giurisprudenza europea62017CJ0591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un ricorso per inadempimento proposto dall’Austria contro la Germania, ha esaminato il sistema tedesco del canone per le infrastrutture per autoveicoli privati, accompagnato da un’esenzione dalla tassa sugli autoveicoli per i soli veicoli immatricolati in Germania. Ha ritenuto che il meccanismo, valutato nel suo insieme, produca una discriminazione indiretta a danno degli utenti stranieri e ostacoli la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, oltre a violare la clausola di standstill dell’articolo 92 TFUE. È stata invece respinta la censura relativa alla configurazione del sistema di controllo, riscossione e cauzione, salvo il profilo della cauzione che la Corte ha considerato giustificato e proporzionato.

Inadempimento della Germania per il combinato tra canone autostradale per autoveicoli privati ed esenzione dalla tassa automobilistica per i soli veicoli immatricolati in Germania, con effetti discriminatori e restrittivi delle libertà fondamentali.

La questione giuridica

Se il combinato disposto del canone per l’uso delle infrastrutture per autoveicoli privati e dell’esenzione dalla tassa sugli autoveicoli riconosciuta ai soli veicoli immatricolati in Germania integri una discriminazione indiretta in base alla cittadinanza e una restrizione incompatibile con gli articoli 34, 56 e 92 TFUE; in particolare, se tali misure possano essere giustificate come cambiamento del sistema di finanziamento delle infrastrutture o alla luce della direttiva Eurobollo.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che uno Stato membro viola gli articoli 18, 34, 56 e 92 TFUE quando introduce un canone per l’uso delle infrastrutture stradali che, pur essendo formalmente dovuto da tutti gli utenti, è integralmente compensato da un’esenzione dalla tassa automobilistica riconosciuta ai soli proprietari di veicoli immatricolati nello stesso Stato, poiché il prelievo grava di fatto solo sugli utenti stranieri e altera in loro sfavore l’accesso al mercato e la posizione concorrenziale. Tale meccanismo non può essere giustificato né con il passaggio a un sistema di finanziamento basato sugli utenti, né con la direttiva Eurobollo, né con ragioni ambientali o di coerenza fiscale, salvo la specifica misura cautelare della cauzione, ritenuta in sé proporzionata; il ricorso è quindi accolto quasi integralmente.

Norme richiamate

  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 34 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 92 TFUE
  • Articolo 259 TFUE
  • Articolo 258 TFUE
  • Direttiva 1999/62/CE
  • Direttiva 2011/76/UE
  • Articolo 7 della direttiva 1999/62/CE, come modificata
  • Articolo 7 duodecies della direttiva 1999/62/CE, come modificata
  • Regolamento (CE) n. 715/2007
  • Direttiva 70/220/CEE
  • Direttiva 83/182/CEE

Canone infrastrutturale tedesco ed esenzione dalla tassa automobilistica: inadempimento della Germania

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 259 TFUE, proposto dalla Repubblica d’Austria contro la Repubblica federale di Germania. Al centro della controversia vi è il sistema tedesco del canone per l’uso delle infrastrutture stradali da parte degli autoveicoli privati e la contestuale esenzione dalla tassa sugli autoveicoli riconosciuta ai soli veicoli immatricolati in Germania.

Parti e contesto processuale

La Repubblica d’Austria ha agito come ricorrente; la Repubblica federale di Germania ha resistito come convenuta. Sono intervenuti il Regno dei Paesi Bassi a sostegno dell’Austria e il Regno di Danimarca a sostegno della Germania. La causa trae origine da misure legislative tedesche adottate nel 2015 e modificate nel 2017, oggetto in precedenza anche di un procedimento della Commissione poi abbandonato.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto le disposizioni del TFUE invocate nel ricorso:

  • articolo 18 TFUE, sul divieto generale di discriminazione in base alla cittadinanza;
  • articolo 34 TFUE, sulla libera circolazione delle merci;
  • articolo 56 TFUE, sulla libera prestazione dei servizi;
  • articolo 92 TFUE, in materia di trasporti.

Sono inoltre rilevanti la direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE, c.d. direttiva Eurobollo, in particolare l’articolo 7 e l’articolo 7 duodecies, oltre al regolamento (CE) n. 715/2007, alla direttiva 70/220/CEE e alla direttiva 83/182/CEE, richiamati nel quadro della disciplina fiscale e ambientale dei veicoli.

Fatti essenziali e struttura del sistema controverso

L’InfrAG ha introdotto un canone per l’uso delle strade federali, comprese le autostrade. Per i veicoli immatricolati in Germania il canone è versato sostanzialmente in via annuale dal proprietario, mentre per i veicoli immatricolati all’estero il pagamento avviene mediante bolli di durata variabile e solo in occasione dell’uso delle autostrade.

Parallelamente, il KraftStG, come modificato, prevede per i veicoli immatricolati in Germania una riduzione della tassa automobilistica di importo almeno equivalente al canone corrisposto. La conseguenza pratica è che i proprietari di veicoli immatricolati in Germania sono compensati integralmente, o quasi integralmente, del nuovo onere, mentre gli utenti stranieri restano effettivamente gravati dal canone.

Prima censura: discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 18 TFUE

La Corte osserva che il canone e l’esenzione fiscale sono stati introdotti in stretta connessione temporale e materiale e devono quindi essere valutati congiuntamente. Tale combinazione produce un effetto economico differenziato: tutti pagano formalmente il canone, ma solo gli utenti di veicoli immatricolati in altri Stati membri sopportano in concreto l’onere.

La Corte rileva che la misura comporta una disparità di trattamento che, pur non essendo espressamente fondata sulla cittadinanza, colpisce in fatto soprattutto i cittadini degli altri Stati membri, poiché la grande maggioranza dei proprietari di veicoli immatricolati in Germania è tedesca. Il meccanismo è dunque discriminatorio in senso indiretto.

La Germania ha invocato varie giustificazioni: il cambio di sistema verso un finanziamento secondo il principio dell’utente-pagante, la tutela ambientale, la coerenza fiscale e un richiamo analogico alla direttiva Eurobollo. La Corte le respinge: il sistema non realizza realmente un passaggio generalizzato al finanziamento da parte di tutti gli utenti, poiché i residenti tedeschi vengono integralmente compensati e non subiscono alcun onere aggiuntivo; inoltre, la direttiva Eurobollo non autorizza un simile meccanismo compensativo per gli autoveicoli privati e, in ogni caso, impone il rispetto del diritto primario.

Conclusione: violazione dell’articolo 18 TFUE.

Seconda censura: configurazione e applicazione del canone

Quanto ai controlli, al divieto di proseguire il viaggio, al recupero a posteriori del canone, alle sanzioni e alla cauzione, la Corte distingue i diversi profili.

Per i controlli aleatori, il divieto di continuare il viaggio e le ammende, la Corte rileva che le norme sono redatte in termini neutri e non risultano riservate ai soli veicoli esteri; l’Austria non dimostra un loro effetto svantaggioso specifico sugli utenti stranieri.

Per il recupero a posteriori del canone non pagato, la Corte ritiene che la misura non sia discriminatoria, perché i proprietari di veicoli immatricolati in Germania sono comunque tenuti a versare un importo corrispondente al canone annuale. In ogni caso, anche a voler ipotizzare una differenza di trattamento, essa sarebbe giustificata dall’obiettivo di assicurare il pagamento effettivo del tributo ed è proporzionata.

Diverso è il caso della cauzione: la disposizione riguarda solo i contravventori che usano veicoli immatricolati in altri Stati membri. La Corte ammette però la giustificazione fondata sulla difficoltà di riscossione transfrontaliera delle sanzioni e ritiene la misura proporzionata, poiché non è automatica e l’importo è limitato all’ammenda e alle spese.

Conclusione: la seconda censura è respinta.

Terza censura: restrizione della libera circolazione delle merci e dei servizi

La Corte affronta poi l’effetto del sistema sul trasporto di merci mediante autoveicoli privati fino a 3,5 tonnellate e sulla prestazione di servizi.

Per le merci, la Corte afferma che il canone, se valutato insieme all’esenzione fiscale, finisce per gravare di fatto solo sui veicoli immatricolati all’estero che trasportano merci provenienti da altri Stati membri. Questo può aumentare il costo del trasporto e quindi il prezzo dei prodotti, ostacolando l’accesso al mercato tedesco. Non si tratta di una mera modalità di vendita ai sensi della giurisprudenza Keck, e l’effetto restrittivo non è troppo aleatorio o indiretto.

Per i servizi, la Corte osserva che fornitori e destinatari di servizi provenienti da altri Stati membri sono quelli effettivamente colpiti dal canone, mentre i soggetti stabiliti in Germania sono compensati tramite l’esenzione fiscale. Anche qui il meccanismo rende più difficile l’accesso al mercato tedesco per operatori e destinatari esteri.

La Germania non offre una giustificazione idonea e gli argomenti già respinti nella prima censura non valgono neppure sotto questo profilo.

Conclusione: violazione degli articoli 34 e 56 TFUE.

Quarta censura: articolo 92 TFUE in materia di trasporti

La Corte ricorda che l’articolo 92 TFUE conserva una clausola di standstill per i trasporti non ancora oggetto di armonizzazione completa. Nel caso di specie, il trasporto leggero mediante veicoli fino a 3,5 tonnellate non è disciplinato dal diritto derivato dell’Unione come lo è il trasporto pesante disciplinato dalla direttiva Eurobollo.

Poiché il sistema tedesco, nel suo effetto combinato, altera a sfavore dei vettori stranieri la posizione rispetto a quella dei vettori tedeschi, esso rende meno favorevoli, direttamente o indirettamente, le condizioni applicabili ai primi. La Corte richiama la propria giurisprudenza del 19 maggio 1992, Commissione/Germania, per affermare che un simile meccanismo è incompatibile con l’articolo 92 TFUE.

Conclusione: violazione dell’articolo 92 TFUE.

Dispositivo e spese

La Corte dichiara che la Germania è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 18, 34, 56 e 92 TFUE. Respinge il ricorso solo per la seconda censura. Quanto alle spese, la Germania è condannata a tre quarti delle spese dell’Austria, mentre ciascuna parte sopporta il resto delle proprie spese; gli intervenienti sopportano le proprie.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione delle mercilibera prestazione dei servizitrasportitassazione dei veicolidiscriminazione per cittadinanza

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