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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-608/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2019. — Skatteverket contro Holmen AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Högsta förvaltningsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sulle società – Gruppo di società – Libertà di stabilimento – Deduzione delle perdite subìte da una società controllata non residente – Nozione di “perdite definitive” – Applicazione a una società controllata di secondo livello – Normativa dello Stato di residenza della società controllante che richiede che la società controllata sia detenuta direttamente – Normativa dello Stato di residenza della società controllata che limita l’imputazione delle perdite e la vieta nell’anno della liquidazione. — Causa C-608/17

Giurisprudenza europea62017CJ0608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la nozione di perdite definitive ai fini della deduzione transfrontaliera nell’ambito della libertà di stabilimento. Esclude, salvo una specifica condizione di residenza di tutte le società intermedie, che tale nozione si applichi a una controllata di secondo livello. Precisa inoltre che le limitazioni previste dal diritto dello Stato della controllata sulla deduzione o sul riporto delle perdite non bastano a renderle definitive se permane la possibilità di valorizzarle fiscalmente tramite un terzo.

Libertà di stabilimento e deducibilità transfrontaliera delle perdite definitive: limiti per una controllata di secondo livello e irrilevanza, salvo prova contraria, delle restrizioni interne dello Stato della controllata in liquidazione

La questione giuridica

Se, ai fini del diritto di una società controllante residente di dedurre in Svezia, ai sensi dell’articolo 49 TFUE, le perdite definitive di una controllata estera, la controllata possa essere una controllata di secondo livello; se la definitività dipenda dal fatto che lo Stato della controllata vieti il riporto o il trasferimento delle perdite nell’anno della liquidazione; e se, nella valutazione della definitività, occorra considerare anche le limitazioni previste da tale Stato per soggetti diversi dalla società che ha subito le perdite, nonché l’incidenza concreta di tali limitazioni.

Principio di diritto

La Corte afferma che la nozione di "perdite definitive" elaborata in Marks & Spencer non si estende, di regola, a una controllata di secondo livello, salvo che tutte le società intermedie siano residenti nel medesimo Stato membro; inoltre, il fatto che lo Stato della controllata vieti il trasferimento delle perdite a terzi nell’anno della liquidazione non basta, da solo, a renderle definitive, se la società controllante non dimostra l’impossibilità di valorizzarle, ad esempio mediante cessione, affinché un terzo le prenda in considerazione in esercizi futuri. Quando tale impossibilità sia dimostrata, sono irrilevanti le ulteriori restrizioni interne che abbiano impedito in tutto o in parte il riporto o l’imputazione delle perdite ad altri soggetti del gruppo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 54 TFUE

Deducibilità delle perdite definitive di una controllata di secondo livello

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale della Högsta förvaltningsdomstolen svedese in materia di imposta sulle società e libertà di stabilimento. La questione centrale è se una società controllante residente possa dedurre in Svezia le perdite di una società estera inserita in una catena partecipativa e, in particolare, se la nozione di perdite definitive elaborata nella sentenza Marks & Spencer si applichi anche a una controllata di secondo livello.

Fatti e procedimento principale

Holmen AB, società controllante svedese, detiene in Spagna, tramite una società controllata, varie controllate di secondo livello attive nei settori della cartoleria e della tipografia. Una di queste controllate di secondo livello ha accumulato perdite rilevanti e la società madre intende cessare le attività spagnole. Holmen ha chiesto se, una volta conclusa la liquidazione, potesse ottenere in Svezia uno sgravio di gruppo per perdite che non sarebbero altrimenti deducibili né in Spagna né in Svezia.

Normativa nazionale rilevante

Il diritto svedese prevede, in via generale, il trasferimento fiscale delle perdite dalla società controllata alla controllante, anche indiretta, ma il regime speciale per le perdite definitive richiede, tra l’altro, che la società controllata estera sia detenuta direttamente, sia stata liquidata e che la controllante non eserciti attività nello Stato della controllata alla data della liquidazione.

Dal lato spagnolo, il regime di integrazione fiscale consente la compensazione delle perdite di gruppo e il loro riporto senza limiti temporali; tuttavia, nell’anno della liquidazione, le perdite possono essere utilizzate soltanto dalla società che le ha subite, mentre le perdite non utilizzate restano riportabili agli esercizi successivi.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se le perdite definitive possano riguardare una controllata di secondo livello;
  • se la definitività sussista anche quando, per il diritto dello Stato della controllata, le perdite non sono compensabili nell’anno della liquidazione ma possono essere riportate a esercizi successivi;
  • se occorra tener conto delle restrizioni del diritto dello Stato della controllata nei confronti di soggetti diversi da quello che ha generato le perdite;
  • se, in tal caso, rilevi la misura in cui tali restrizioni abbiano effettivamente impedito la compensazione delle perdite.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte richiama il principio già affermato in Marks & Spencer: il divieto di dedurre perdite di una controllata estera, a fronte della loro deducibilità per una controllata residente, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, ma può essere giustificato dalla necessità di preservare l’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e di prevenire la doppia deduzione e l’elusione fiscale.

Quanto alla controllata di secondo livello, la Corte distingue due ipotesi:

  • se le società intermedie e la controllata deficitaria non sono nello stesso Stato membro, l’esclusione dello sgravio transfrontaliero mediante una condizione di collegamento diretto non è sproporzionata, perché il gruppo potrebbe scegliere lo Stato di utilizzo delle perdite;
  • se, invece, tutte le società intermedie sono stabilite nello stesso Stato membro, come nel caso della controversia principale, i rischi di ottimizzazione e di doppia imputazione sono assimilabili a quelli esaminati in Marks & Spencer, sicché imporre la detenzione diretta è sproporzionato.

Ne consegue che la nozione di perdite definitive non si applica alla controllata di secondo livello, salvo che tutte le società intermedie siano residenti nel medesimo Stato membro.

Ragionamento della Corte sulle questioni terza, seconda e quarta

La Corte chiarisce che la sola circostanza che il diritto dello Stato della controllata vieti il trasferimento delle perdite a un altro soggetto passivo nell’anno della liquidazione non è, di per sé, sufficiente a qualificare le perdite come definitive. È necessario che la società controllante dimostri che tali perdite non possono essere valorizzate, in particolare mediante cessione, per farle prendere in considerazione a un terzo negli esercizi futuri.

Se tale impossibilità è provata, diventano irrilevanti le ulteriori restrizioni previste dal diritto nazionale dello Stato della controllata, sia quelle che limitano il riporto delle perdite alla medesima società, sia quelle che impediscono l’imputazione ad altri soggetti del gruppo. In sostanza, la Corte concentra la verifica sulla reale impossibilità di sfruttare fiscalmente le perdite da parte di chiunque, anche indirettamente tramite una cessione che attribuisca valore fiscale alle stesse.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • la nozione di perdite definitive di una controllata non residente non si applica a una controllata di secondo livello, salvo che tutte le società intermedie siano residenti nello stesso Stato membro;
  • la mera impossibilità, per il diritto dello Stato della controllata, di trasferire perdite a un altro soggetto passivo nell’anno della liquidazione non è determinante, salvo prova dell’impossibilità di valorizzare tali perdite presso un terzo per esercizi futuri;
  • quando tale prova sia fornita, è irrilevante quanto le norme dello Stato della controllata abbiano limitato l’imputazione delle perdite alla stessa società o ad altri soggetti del gruppo.

Principio operativo per i professionisti

La pronuncia restringe l’ambito applicativo della deduzione transfrontaliera delle perdite definitive: occorre verificare non solo l’esaurimento delle possibilità di utilizzo delle perdite nello Stato della controllata, ma anche la struttura del gruppo e la reale impossibilità di monetizzare fiscalmente le perdite tramite terzi. Per i gruppi multinazionali, la decisione conferma che la prova della definitività è rigorosa e che la presenza di una catena partecipativa con società intermedie estere può ostacolare la deduzione nello Stato della controllante.

Come è indicizzato

Materieimposta sulle societàlibertà di stabilimentoperdite fiscali transfrontalieregruppi di società

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