Corte di giustizia, Sentenza C-607/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2019. — Skatteverket contro Memira Holding AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Högsta förvaltningsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sulle società – Gruppo di società – Libertà di stabilimento – Deduzione delle perdite subite da una società controllata non residente – Nozione di “perdite definitive” – Fusione per incorporazione della società controllata da parte della società controllante – Normativa dello Stato di residenza della società controllata che consente la deduzione di perdite nell’ambito di una fusione soltanto al soggetto che le ha subìte. — Causa C-607/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito, in continuità con la giurisprudenza Marks & Spencer, i criteri per stabilire quando le perdite di una controllata estera siano "definitive" e quindi deducibili dalla società madre residente. La mancata possibilità, nello Stato della controllata, di trasferire perdite a un altro soggetto in caso di fusione non è di per sé decisiva. Resta necessario che la controllante dimostri l’impossibilità di far valorizzare fiscalmente tali perdite da un terzo, ad esempio tramite cessione della controllata.
Libertà di stabilimento e deduzione, da parte della controllante, delle perdite definitive di una controllata non residente in caso di fusione: irrilevanza della sola preclusione del trasferimento perdite mediante fusione nello Stato della controllata
La questione giuridica
Se, ai fini della nozione di "perdite definitive" elaborata nella giurisprudenza Marks & Spencer, rilevi il fatto che lo Stato membro della controllata non consenta, in caso di fusione, il trasferimento delle perdite a un diverso soggetto passivo, quando invece lo Stato della controllante consente trasferimenti simili tra società residenti; e, in caso affermativo, se sia rilevante l’assenza nello Stato della controllata di un altro soggetto che avrebbe potuto utilizzare tali perdite in una fusione se la normativa lo avesse permesso.
Principio di diritto
Ai fini della valutazione della definitività delle perdite di una controllata non residente, la sola circostanza che lo Stato membro della controllata non consenta il trasferimento delle perdite a un altro soggetto passivo in caso di fusione non basta a qualificare le perdite come definitive e a consentirne la deduzione da parte della controllante ai sensi dell’articolo 49 TFUE; ciò vale salvo che la controllante dimostri che è impossibile valorizzare tali perdite, in particolare mediante cessione, facendole prendere in considerazione fiscalmente da un terzo per gli esercizi futuri. Se tale impossibilità è dimostrata, è comunque irrilevante che nello Stato della controllata non esista un altro soggetto che avrebbe potuto dedurre le perdite in caso di fusione.
Norme richiamate
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 54 TFUE
- Articolo 267 TFUE
Libertà di stabilimento e perdite definitive di una controllata non residente
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale proposto dallo Högsta förvaltningsdomstolen svedese in una controversia tra Skatteverket e Memira Holding AB. La questione riguarda la possibilità, per una società madre svedese, di dedurre in Svezia le perdite fiscali di una controllata tedesca in vista di una fusione transfrontaliera per incorporazione.
Fatti e procedimento principale
Memira Holding AB deteneva in Germania una società controllata che operava nel settore della chirurgia oftalmica. Dopo perdite rilevanti e la cessazione dell’attività, la controllante progettava di incorporare la controllata mediante fusione transfrontaliera, con scioglimento senza liquidazione della società tedesca. Le perdite residue della controllata, pari a EUR 7,6 milioni, non sarebbero state deducibili secondo il diritto tedesco nell’ipotesi di fusione con un’altra impresa soggetta a imposizione in Germania.
La disciplina svedese prevedeva un regime speciale per le fusioni qualificate, applicabile solo quando la società conferente e quella beneficiaria fossero imponibili in Svezia per l’attività interessata. Inoltre esisteva uno sgravio di gruppo transfrontaliero per le perdite definitive di controllate estere, ma tale regime non si applicava alle fusioni. La Commissione tributaria svedese aveva ritenuto che la fattispecie integrasse una restrizione alla libertà di stabilimento, ma non aveva riconosciuto la definitività delle perdite.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se, nella valutazione della definitività delle perdite di una controllata estera, occorra considerare il fatto che lo Stato di residenza della controllata vieti il trasferimento delle perdite ad altro soggetto in caso di fusione, mentre lo Stato della controllante consenta trasferimenti analoghi tra residenti;
- se, nell’ipotesi di risposta affermativa, sia rilevante che nello Stato della controllata non esista alcun altro soggetto che avrebbe potuto dedurre tali perdite in una fusione, se la normativa lo avesse consentito.
Normativa e quadro giurisprudenziale richiamati
La Corte richiama:
- gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE sulla libertà di stabilimento;
- l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale;
- la giurisprudenza Marks & Spencer, in particolare il punto 55, che definisce le condizioni eccezionali in cui le perdite di una controllata non residente possono considerarsi definitive;
- la sentenza A (C‑123/11) e il riferimento alla sentenza odierna Holmen (C‑608/17) per il tema della possibile valorizzazione economica delle perdite tramite cessione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la limitazione della deducibilità delle perdite di una controllata estera rispetto a quelle di una controllata residente costituisce in linea di principio una restrizione alla libertà di stabilimento, ma può essere giustificata da esigenze di equilibrio della ripartizione del potere impositivo e di prevenzione della duplice utilizzazione delle perdite e dell’elusione fiscale.
Tuttavia, secondo Marks & Spencer, la deduzione è imposta in via eccezionale quando le perdite della controllata non residente siano realmente definitive, cioè quando:
- siano esaurite tutte le possibilità di utilizzo delle perdite nello Stato di residenza della controllata per l’esercizio in questione e per quelli precedenti, anche tramite trasferimento a terzi o imputazione a utili anteriori;
- le perdite non possano essere prese in considerazione nello Stato di residenza per gli esercizi futuri né dalla controllata né da terzi, anche in caso di cessione.
Applicando tali criteri, la Corte afferma che la sola circostanza che la normativa dello Stato della controllata non consenta il trasferimento delle perdite mediante fusione non è sufficiente a rendere le perdite definitive. È decisivo verificare se tali perdite possano ancora avere un valore economico e fiscale per un terzo, ad esempio attraverso la cessione della controllata a un prezzo che tenga conto del beneficio fiscale futuro connesso alla deducibilità delle perdite.
Di conseguenza, la possibilità o meno, nello Stato della controllata, di trasferire perdite in una fusione con altro soggetto non è determinante, salvo che la società madre dimostri che non esiste alcuna concreta possibilità di valorizzare le perdite tramite un terzo. Se tale prova è fornita, l’assenza nello Stato della controllata di un altro soggetto che avrebbe potuto dedurre le perdite in una fusione resta comunque irrilevante.
Decisione
La Corte risponde che:
- la preclusione, nello Stato della controllata, del trasferimento delle perdite in caso di fusione non è di per sé determinante per qualificare tali perdite come definitive;
- è invece necessario che la controllante dimostri l’impossibilità di farle prendere in considerazione fiscalmente da un terzo per gli esercizi futuri, in particolare mediante cessione;
- se tale prova è data, è irrilevante che nello Stato della controllata non vi fosse altro soggetto potenzialmente idoneo a dedurre le perdite in caso di fusione.
Principio affermato
La nozione di perdite definitive, ai fini dell’articolo 49 TFUE, non può essere ricostruita solo in base al divieto, nello Stato della controllata, di trasferire le perdite mediante fusione: occorre dimostrare che tali perdite non possano più essere utilizzate né dalla controllata né da terzi, neppure in via economica attraverso una cessione. Solo in tal caso la deduzione da parte della controllante può essere imposta come misura proporzionata.
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