Corte di giustizia, Sentenza C-660/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2019. — RF contro Commissione europea. — Impugnazione – Ricorso di annullamento – Invio dell’atto di ricorso per telefax – Deposito oltre i termini dell’originale dell’atto di ricorso nella cancelleria del Tribunale – Ritardo nell’inoltro della corrispondenza – Nozione di “forza maggiore o caso fortuito”. — Causa C-660/17 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione proposta da RF contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso di annullamento per deposito tardivo dell’originale firmato dopo l’invio via fax. La Corte conferma che il semplice ritardo postale, senza ulteriori circostanze eccezionali, non integra forza maggiore o caso fortuito. Respinge inoltre la tesi di una violazione della tutela giurisdizionale effettiva e del divieto di discriminazione.
Impugnazione contro l’irricevibilità di un ricorso per annullamento: il ritardo postale nel deposito dell’originale dopo l’invio via fax non integra di per sé forza maggiore o caso fortuito.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia violato gli articoli 45 e 53 dello Statuto della Corte e l’articolo 126 del proprio regolamento di procedura nel ritenere irricevibile il ricorso per tardivo deposito dell’originale firmato dopo l’invio via fax; in particolare, se il ritardo imputabile al servizio postale possa costituire forza maggiore o caso fortuito, e se tale interpretazione sia incompatibile con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e con il divieto di discriminazione.
Principio di diritto
Nell’ambito dei termini processuali dell’Unione, il ritardo dell’operatore postale nel far pervenire alla cancelleria l’originale firmato di un ricorso trasmesso in precedenza via fax non costituisce di per sé caso fortuito o forza maggiore: occorre che la parte dimostri circostanze anormali ed estranee alla sua sfera, inevitabili e non evitabili con la normale diligenza. L’applicazione rigorosa dei termini di ricorso, anche quando incide sull’accesso al giudice, non viola il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva né comporta discriminazione, poiché risponde a esigenze di certezza del diritto e di parità di trattamento.
Norme richiamate
- Articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263, sesto comma, TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 73, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 1, CEDU
- Articolo 1 CEDU
- Articolo 14 CEDU
Impugnazione contro l’irricevibilità di un ricorso per tardivo deposito dell’originale
La Corte di giustizia, Prima Sezione, decide su un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto proposta da RF contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile un ricorso di annullamento diretto contro una decisione della Commissione di rigetto di una denuncia in materia di trasporto ferroviario di merci. Il nodo centrale riguarda la possibilità di invocare la forza maggiore o il caso fortuito quando l’originale firmato del ricorso, trasmesso via fax, arriva in cancelleria oltre il termine di dieci giorni.
Fatti e svolgimento del procedimento
La decisione della Commissione era stata notificata alla RF il 19 settembre 2016. Il termine di ricorso di due mesi, aumentato di dieci giorni in ragione della distanza ai sensi dell’articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale, scadeva il 29 novembre 2016 a mezzanotte. La RF aveva inviato il ricorso per fax il 18 novembre 2016, ma l’originale firmato era pervenuto in cancelleria solo il 5 dicembre 2016, oltre il termine di dieci giorni previsto dall’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento di procedura allora vigente.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 263, sesto comma, TFUE sul termine di due mesi per il ricorso di annullamento;
- l’articolo 45 dello Statuto, che ammette la deroga ai termini in caso di caso fortuito o forza maggiore;
- l’articolo 53 dello Statuto, che rende applicabili al Tribunale le regole del titolo III;
- l’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, che consentiva la presa in considerazione del fax solo se l’originale era depositato entro dieci giorni;
- l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, che consente di dichiarare manifestamente irricevibile un ricorso. La Corte menziona inoltre, in relazione ai motivi d’impugnazione, l’articolo 47 della Carta e l’articolo 6, paragrafo 1, CEDU.
Motivi dell’impugnazione
RF ha articolato quattro motivi principali:
- il Tribunale avrebbe erroneamente assimilato forza maggiore e caso fortuito;
- avrebbe violato l’articolo 126 del proprio regolamento dichiarando manifestamente irricevibile il ricorso;
- avrebbe erroneamente ritenuto non provato il caso fortuito, trascurando le misure adottate dalla ricorrente;
- l’interpretazione data dell’articolo 45 dello Statuto sarebbe incompatibile con il diritto a un equo processo e discriminatoria in ragione del luogo di domicilio.
Ragionamento della Corte sul primo e secondo motivo
La Corte ricorda che, secondo giurisprudenza costante, caso fortuito e forza maggiore condividono gli stessi elementi e le stesse conseguenze giuridiche: un elemento oggettivo, consistente in circostanze anormali ed estranee alla parte, e un elemento soggettivo, cioè l’obbligo di adottare tutte le misure appropriate senza sacrifici eccessivi. La parte deve seguire con diligenza lo svolgimento del procedimento e premunirsi contro la scadenza del termine.
La Corte afferma che il termine di dieci giorni previsto dall’articolo 73, paragrafo 3, non rappresenta il tempo massimo garantito per la consegna postale, ma solo il lasso di tempo entro il quale una spedizione dovrebbe normalmente pervenire alla cancelleria. Ne consegue che il superamento di tale termine, da solo, non è evento imprevedibile idoneo a integrare forza maggiore o caso fortuito. Le norme pratiche di esecuzione, che hanno funzione informativa e di orientamento, non possono prevalere sull’interpretazione dello Statuto e sulla giurisprudenza della Corte.
La Corte respinge anche la censura di discriminazione: la regola si applica a tutti i soggetti di diritto, indipendentemente dal domicilio o dal luogo di spedizione, e mira proprio a evitare trattamenti arbitrari.
Ragionamento sul terzo motivo
Quanto alla dedotta erronea valutazione delle prove, la Corte osserva che il Tribunale si è limitato a constatare che RF aveva inviato il plico con raccomandata, ma non aveva dimostrato ulteriori iniziative idonee a prevenire il ritardo, né aveva allegato circostanze particolari come disfunzioni amministrative, catastrofi naturali o scioperi. Si tratta di apprezzamenti di fatto e valutazioni probatorie non sindacabili in sede di impugnazione, salvo snaturamento non dedotto. Pertanto, nessun errore di diritto è ravvisabile nella conclusione del Tribunale circa l’assenza di prova della forza maggiore o del caso fortuito.
Ragionamento sul quarto motivo
La Corte ribadisce che il principio di tutela giurisdizionale effettiva, oggi sancito dall’articolo 47 della Carta e corrispondente all’articolo 6, paragrafo 1, CEDU, non impedisce di stabilire termini per la proposizione dei ricorsi. L’applicazione rigorosa delle norme sui termini processuali è compatibile con tale principio, poiché risponde a certezza del diritto e uguaglianza delle parti dinanzi alla legge. Inoltre, la disciplina dei termini è di ordine pubblico e non può essere derogata per il solo fatto che siano coinvolti diritti fondamentali.
Decisione e spese
La Corte respinge la domanda di ammissione di nuove prove, perché in sede di impugnazione sono irricevibili elementi probatori nuovi. Respinge integralmente l’impugnazione e condanna RF a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.
Principio affermato
Il mero ritardo postale nella consegna dell’originale firmato di un ricorso inviato via fax non basta a integrare caso fortuito o forza maggiore ai fini della deroga ai termini di ricorso; la parte deve dimostrare circostanze eccezionali e aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la decadenza. L’applicazione rigorosa dei termini non viola né il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva né il principio di non discriminazione.
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