Cassazione Civile, Ordinanza n. 20436/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente dell'azienda sanitaria, già proveniente da un'IPAB, aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento, ai fini delle selezioni per progressioni di carriera, dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza, con conseguente ricalcolo del punteggio. L'azienda ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell'accordo aziendale del 9.10.2012, dell'accordo interpretativo del 5.11.2015, dell'art. 14 del regolamento sulle progressioni e dell'art. 11 del CCNQ, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato il rinvio agli enti equiparati e che l'IPAB di provenienza non fosse tra quelli rilevanti. Con il secondo ha contestato l'interpretazione degli accordi e degli artt. 30 e 52-bis del d.lgs. 165/2001, sostenendo che il giudice non potesse sostituirsi alla volontà delle parti sociali e che l'anzianità non dovesse essere valutata integralmente in caso di mobilità; la Corte, pur riconoscendo astrattamente corretto il principio sulla valutazione dell'esperienza nel nuovo ente, ha ritenuto decisiva la considerazione che non si possono applicare ex post criteri selettivi diversi da quelli vigenti al momento del bando, per evitare alterazioni delle condizioni di gara e del legittimo affidamento. Con il terzo motivo ha riproposto la critica all'interpretazione degli accordi, sostenendo che l'azienda avesse applicato l'accordo del 2015 e non quello del 2016 e che i due testi dicessero la stessa cosa; la Corte ha rilevato che si trattava comunque di censura interpretativa di accordi decentrati non deducibile come violazione di legge o vizio motivazionale, ma semmai tramite i canoni ermeneutici, non invocati dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché non è deducibile ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione di un regolamento interno aziendale o di un accordo decentrato come se fossero fonti normative; ha ritenuto il secondo motivo solo in parte astrattamente fondato sulla non necessaria integrale valorizzazione dell'anzianità pregressa, ma comunque assorbito e superato dalla ratio decisiva della sentenza impugnata, cioè il divieto di modificare ex post i criteri di selezione e l'esigenza di tutela del legittimo affidamento dei concorrenti; ha ritenuto il terzo motivo infondato/inammissibile per le stesse ragioni, poiché sollecitava una rivalutazione interpretativa degli accordi collettivi senza corretta denuncia dei canoni ermeneutici. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non può essere dedotta riferendosi a un regolamento interno aziendale o a un accordo decentrato come se fossero fonti normative in senso proprio; per tali atti la censura deve investire l'interpretazione secondo i canoni ermeneutici, non la violazione di legge.
art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
La norma è richiamata per evidenziare che il controllo di legittimità riguarda i contratti collettivi nazionali, non gli accordi decentrati aziendali.
art. 1362 ss. c.c.
Per gli accordi decentrati e gli atti negoziali collettivi, l'eventuale censura deve essere proposta come violazione dei canoni di interpretazione contrattuale.
art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001
Nel passaggio per mobilità l'anzianità maturata deve essere conservata, ma ciò non impedisce al nuovo datore di valorizzare l'esperienza professionale in modo differenziato ai fini della progressione.
art. 52-bis d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dal ricorrente a sostegno della propria tesi sulla valutazione dell'anzianità nelle progressioni; la Corte non fonda su di esso una diversa conclusione rispetto alla regola del divieto di modifica ex post dei criteri selettivi.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte richiama la possibilità di correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone tuttavia ferma la decisione per la ratio assorbente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini del ricorso per cassazione, la violazione di un regolamento interno aziendale o di un accordo decentrato non è deducibile come violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., ma, se del caso, come erronea interpretazione negoziale mediante i canoni degli artt. 1362 ss. c.c.
- In materia di selezioni interne e progressioni di carriera, i criteri di valutazione vanno riferiti alla disciplina vigente al momento del bando; non è consentita una modifica ex post delle regole della procedura, soprattutto quando ciò alteri la graduatoria o il legittimo affidamento dei partecipanti.
- Il legittimo affidamento e la correttezza impediscono che, dopo la formazione o la predisposizione della graduatoria, vengano applicati criteri più restrittivi o diversi da quelli originariamente previsti per la valutazione dei titoli.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera contestazione in fatto dell'accertamento compiuto dal giudice di merito, se la censura si risolve nella richiesta di una diversa ricostruzione della realtà processuale.
- Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di una nuova amministrazione a seguito di mobilità, l'esperienza professionale pregressa può essere valorizzata in modo diverso ai fini delle progressioni, senza che ciò implichi necessariamente la valutazione integrale e indistinta di tutta l'anzianità maturata in precedenza.
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