Sentenza n. 877/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto Ingiuntivo n. 258/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 1.7.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Rimini
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 258/2025, emesso dal Tribunale di Rimini il 1° luglio 2025 e munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. dal 16 agosto 2025. Il decreto era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario ove non già pagate, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi sessanta giorni, su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti dell'amministrazione.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà è stato considerato titolo esecutivo idoneo a fondare la domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione inadempiente.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, la perdurante mancata esecuzione giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di adempiere.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
- L'ordine di esecuzione deve tener conto degli importi eventualmente già corrisposti e può comprendere le spese legali liquidate nel titolo giudiziale, ove non siano state già pagate.
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