Cassazione Civile, Ordinanza n. 26018/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e di versamento della relativa contribuzione da parte di un'avvocata iscritta all'albo ma non alla Cassa forense. Nei gradi di merito era stata accolta la domanda della professionista e respinta la pretesa dell'INPS, perché il reddito prodotto nell'anno di riferimento era inferiore a euro 5.000,00 e ciò era stato ritenuto indice dell'assenza di abitualità dell'attività professionale, quindi dell'insussistenza dell'obbligo contributivo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione di varie norme sostanziali, sostenendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli avvocati non iscritti alla cassa di categoria dipende dall'esercizio abituale dell'attività professionale e non dal mero superamento o meno della soglia di euro 5.000,00, soglia che rileverebbe invece solo per il lavoro autonomo occasionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha chiarito che la soglia di euro 5.000,00 non costituisce il presupposto costitutivo dell'obbligo contributivo per il professionista iscritto ad albo che eserciti abitualmente la professione, ma può essere soltanto uno degli indici di fatto da valutare ai fini dell'accertamento dell'abitualità. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva compiuto un accertamento di merito, valorizzando il modesto reddito come elemento sintomatico della mera occasionalità dell'attività e della mancanza di un'organizzazione professionale idonea. Poiché il ricorso mirava in realtà a una diversa valutazione del fatto e delle prove, avrebbe dovuto essere dedotto semmai come vizio motivazionale e non come violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'INPS alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31
l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista non iscritto alla cassa di categoria sorge in relazione all'esercizio abituale dell'attività produttiva di reddito non soggetto a contribuzione presso la cassa di riferimento.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 1, 2 e 12, conv. con mod. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
richiamato dall'INPS come interpretazione autentica della disciplina della Gestione separata; la Corte lo valorizza nel senso che non modifica il criterio centrale dell'abitualità per i professionisti iscritti ad albo.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, conv. con mod. dalla L. 24 novembre 2003, n. 326
la soglia di euro 5.000,00 non è il criterio decisivo per l'obbligo contributivo del professionista abituale, ma rileva come parametro per il lavoro autonomo occasionale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53
richiamato nel motivo del ricorso come disposizione sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo.
L. 20 settembre 1980, n. 576, artt. 10, 11 e 22
richiamati dall'INPS nel ricorso in relazione al sistema previdenziale forense.
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 61, comma 3
richiamato dall'INPS per distinguere il lavoro autonomo occasionale dalle attività professionali abituali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura dell'INPS è stata proposta come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza investisse in realtà un accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
era il corretto parametro per contestare il giudizio di merito sull'abitualità, secondo la Corte.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo ma non coperti da una cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione, se il relativo reddito non è soggetto a contribuzione presso la cassa di riferimento.
- La soglia reddituale di euro 5.000,00 non è di per sé il presupposto costitutivo dell'obbligo contributivo del professionista abituale; può invece costituire un elemento indiziario, insieme ad altri, per valutare in fatto la sussistenza o meno dell'abitualità.
- L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di merito, desumibile anche da indici presuntivi come iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione dei mezzi; il reddito esiguo può deporre in senso contrario, ma non è da solo decisivo.
- Quando la censura investe la valutazione del materiale probatorio e l'apprezzamento dell'abitualità dell'attività, la doglianza non può essere veicolata come violazione di legge, ma semmai come vizio di motivazione nei limiti del sindacato di legittimità.
- Non è corretto sovrapporre la disciplina della gestione separata per il professionista abituale a quella del lavoro autonomo occasionale: il superamento della soglia reddituale rileva in quest'ultimo ambito come parametro autonomo di assoggettamento alla contribuzione.
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