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Sentenza

Sentenza n. 2668/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202406255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sede di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro l'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e la contestuale acquisizione dell'area al patrimonio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva impugnato l'accertamento comunale dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione del 2012 relativa a un'opera abusiva di circa 110 mq, nonché la nota attestante l'avvenuta acquisizione dell'area al patrimonio comunale. In primo grado e in appello ha dedotto la violazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, contestando l'individuazione dell'area acquisita e sostenendo che il Comune avrebbe illegittimamente acquisito l'intero fondo, senza delimitare correttamente l'area di sedime e l'eventuale area ulteriore. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, ritenendo necessaria la comunicazione di avvio del procedimento anche per l'accertamento dell'inottemperanza, e ha richiamato l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, sostenendo che la violazione procedimentale non potesse essere superata senza la prova dell'immutabilità del contenuto dell'atto. In primo grado era stata anche sollevata una questione di costituzionalità dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001 in relazione agli artt. 3 e 42 Cost. L'appellante ha infine contestato la motivazione della sentenza del TAR, ritenendola contraddittoria, illogica e insufficiente, anche quanto alla mancata impugnazione dell'originaria ordinanza di demolizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'accertamento dell'inottemperanza costituisse la conseguenza legale del precedente procedimento repressivo culminato nell'ordinanza di demolizione del 2012. Poiché il proprietario era a conoscenza dell'ordine demolitorio e aveva avuto circa otto anni per eseguirlo, il sopralluogo del 27 febbraio 2020 e il successivo accertamento dell'inottemperanza non hanno dato luogo a un nuovo procedimento autonomo rispetto a quello già concluso con l'ordinanza di demolizione; pertanto non era necessaria una nuova comunicazione di avvio ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990. Il mancato adempimento ha prodotto l'automatica acquisizione al patrimonio indisponibile comunale, senza che emergesse una lesione dell'affidamento del privato. Quanto all'estensione dell'acquisizione, il Comune aveva descritto l'abuso, richiamato gli accertamenti di sopralluogo e individuato l'area di sedime entro il limite legale del decuplo della superficie abusivamente realizzata. L'appellante non ha dimostrato che l'area ulteriore fosse irragionevolmente eccessiva o eccedesse il limite di legge. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    in caso di inottemperanza parziale o totale, questo Comune si immetterà seduta stante nel possesso materiale dei beni interessati dalle opere abusive, e procederà conseguentemente all’acquisizione al patrimonio del Comune di tali beni e area di sedime

    Il mancato adempimento dell'ordine di demolizione comporta l'acquisizione di diritto dell'opera abusiva e dell'area necessaria, nei limiti di legge, al patrimonio comunale; l'accertamento dell'inottemperanza costituisce la conseguenza del precedente procedimento repressivo.

  • art. 7 l. 241/1990

    Non è necessaria una nuova comunicazione di avvio per l'accertamento dell'inottemperanza e la conseguente acquisizione, quando tali atti costituiscono conseguenza legale dell'ordinanza di demolizione già adottata e conosciuta dal destinatario.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La disposizione è stata invocata dall'appellante con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 7 l. 241/1990, ma il giudice ha escluso a monte la necessità della comunicazione di avvio, qualificando l'accertamento come conseguenza legale del precedente procedimento.

  • artt. 3 e 42 Cost.

    La questione di costituzionalità dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, già sollevata in primo grado, non ha condotto all'accoglimento del ricorso; la sentenza non prospetta profili di illegittimità costituzionale della disciplina.

Massime di principio

  • L'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e la conseguente acquisizione dell'opera abusiva e dell'area di sedime costituiscono conseguenze legali del precedente procedimento repressivo, sicché non richiedono l'avvio di un nuovo procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990 quando il destinatario conosceva l'ordine demolitorio e ha avuto un congruo termine per adempiervi.
  • L'acquisizione al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza può comprendere, oltre all'area di sedime, l'area ulteriore necessaria secondo il limite previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001; la contestazione dell'estensione richiede la dimostrazione concreta che l'area acquisita sia irragionevolmente eccessiva o ecceda il limite legale.
  • Quando il proprietario non dimostra di avere ottemperato all'ordine di demolizione nonostante la conoscenza dell'ingiunzione e il decorso di un lungo periodo di tempo, l'acquisizione automatica prevista dalla legge non determina, di per sé, una violazione del legittimo affidamento.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiPartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

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