Sentenza del 18/02/2016 n. 265 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Irpef - Registro - Agevolazioni prima casa - Art. 15 D.P.R. 601/73 - D.P.R. 131/86.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro gli accertamenti IRPEF relativi agli anni 2005 e 2006. Gli accertamenti, fondati sul redditometro e sull'art. 38 del D.P.R. 600/1973, avevano determinato redditi complessivi superiori a quelli dichiarati sulla base del possesso e del mantenimento di beni indice, tra cui un immobile e autovetture di elevato valore. L'Ufficio sosteneva che il contribuente non avesse adeguatamente provato l'origine delle somme utilizzate per gli acquisti e che i redditi degli altri componenti del nucleo familiare fossero insufficienti a giustificare le spese.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. È stato ritenuto provato, mediante documentazione e consulenza tecnica, che il contribuente disponeva di risorse patrimoniali derivanti dalla successione del padre, da BOT, conti correnti e anticipazione del TFR, per un importo superiore a 215.000 euro già nel 2002. Tali disponibilità erano astrattamente sufficienti a sostenere le spese contestate. Secondo la Commissione, non era necessario dimostrare la destinazione specifica di ogni somma alle singole spese accertate. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento di 500 euro per le spese del primo grado.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, D.P.R. 600/1973
L'ufficio può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze.
La norma consente l'accertamento sintetico mediante il redditometro quando il reddito determinabile sulla base di elementi certi si discosta significativamente da quello dichiarato. L'Amministrazione deve provare l'esistenza degli elementi indice e la loro astratta idoneità a evidenziare una maggiore capacità contributiva.
D.M. 10 settembre 1992
Individua beni e servizi rilevanti come indici di capacità contributiva e i relativi criteri di valorizzazione nell'ambito del redditometro applicabile alle annualità considerate.
D.M. 19 novembre 1992
Integra i criteri e i coefficienti utilizzati per la determinazione sintetica del reddito attraverso gli elementi indicativi della capacità di spesa.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2005
È richiamato quale fonte dei criteri di valorizzazione dei beni indice utilizzati negli accertamenti relativi alle annualità oggetto di controversia.
Cassazione n. 21661/2010
Il redditometro si basa su presunzioni legali relative: l'Ufficio deve partire da dati certi e applicare i parametri normativi, mentre il contribuente deve fornire prova contraria, anche documentando la disponibilità di redditi esenti, soggetti a ritenuta o di risorse patrimoniali.
Cassazione n. 6396/2014
Il contribuente che dimostra la disponibilità di risorse sufficienti a giustificare la maggiore capacità di spesa non è necessariamente tenuto a provare la destinazione specifica di ogni somma alle singole spese contestate.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sul redditometro, l'Amministrazione deve individuare elementi di spesa o beni indice certi e applicare i parametri normativi; non deve necessariamente ricostruire analiticamente la provenienza di ogni componente del reddito.
- Il contribuente può vincere l'accertamento fornendo documentazione attendibile sulla disponibilità di risorse patrimoniali o finanziarie pregresse, come eredità, disinvestimenti, BOT, conti correnti, TFR o redditi familiari.
- Non è sempre necessario dimostrare il collegamento puntuale tra ciascuna somma disponibile e ciascuna spesa contestata: può essere sufficiente provare che le risorse erano concretamente e temporalmente idonee a sostenere il complesso delle spese.
- La prova contraria deve essere concreta e documentale; mere affermazioni sull'esistenza di risparmi, eredità o aiuti familiari non adeguatamente comprovati potrebbero non essere sufficienti.
- La disponibilità economica del nucleo familiare può essere considerata, ma deve essere effettiva, documentata e proporzionata alle spese contestate; redditi familiari modesti, da soli, difficilmente giustificano esborsi rilevanti.
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