Cassazione Penale, Sentenza n. 780/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza di conferma d'appello che aveva ritenuto penalmente responsabile Francesco Paolo Orticelli per il fatto occorso durante una lite familiare (ferimento di Domenicantonio Urbano con un taglierino). Il ricorso svolgeva cinque motivi: (1) incoerenza logica della ricostruzione e incertezza sull'identità dell'autore; (2) esclusione della causa di giustificazione della legittima difesa; (3) in via subordinata, configurabilità dell'eccesso colposo in legittima difesa o qualificazione come lesioni colpose; (4) ulteriore derubricazione a lesioni aggravate; (5) esclusione della circostanza attenuante della provocazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia effettuata dai difensori dell'imputato il 28/10/2022. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 500,00 (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000), e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Urbano Domenicantonio, liquidate in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 56 e 575 cod. pen.
Gli artt. 56 (legittima difesa) e 575 (articolazione del reato contestato nella sentenza di merito) sono richiamati come quadro normativo del fatto; la Corte di merito aveva escluso la legittima difesa nella ricostruzione del fatto, determinando la condanna dell'imputato per il reato contestato
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre che alla declaratoria di inammissibilità per rinuncia seguano l'onere delle spese del procedimento e il pagamento a favore della Cassa delle ammende (importo equitativamente fissato dalla Corte)
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
«la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»
Richiamata per chiarire che, anche in assenza di elementi tali da ravvisare colpa nella scelta che ha determinato l'inammissibilità, rimangono comunque le conseguenze previste (spese e versamento alla Cassa delle ammende)
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 20158 del 30/03/2022; Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018)
Richiamata in tema di rifusione delle spese alla parte civile quando essa non risulti essere stata tempestivamente informata della rinuncia all'impugnazione; giurisprudenza di supporto al rigetto della richiesta di esenzione dalla rifusione
Massime di principio
- La rinuncia formale e documentata al ricorso in cassazione rende il ricorso inammissibile e impedisce alla Corte di pronunciarsi sui motivi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta comunque oneri per il rinunciante: spese processuali e, secondo l'art. 616 c.p.p., il versamento a favore della Cassa delle ammende, anche se non emergono elementi di colpa nella determinazione della rinuncia (secondo la Corte costituzionale n. 186/2000).
- Se la parte civile non è stata tempestivamente informata della rinuncia all'impugnazione, il rinunciante può essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado, con liquidazione a misura.
- Prima di rinunciare a un impugnazione è opportuno verificare e comunicare tempestivamente la scelta a tutte le parti interessate (in particolare alla parte civile) per evitare la condanna alla rifusione delle spese e per valutare le conseguenze economiche della rinuncia.
- La rinuncia non elimina eventuali effetti della precedente pronuncia di merito: questioni sostanziali sollevate nel ricorso restano non decisionate in sede di legittimità se il ricorso viene ritirato/rinunciato.
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