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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21409/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una precedente decisione della giustizia tributaria di primo grado, definito con cessazione della materia del contendere per intervenuto adempimento dell’ente. Nel provvedimento di ottemperanza la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha liquidato le spese di lite in euro 200,00 oltre accessori, in favore del difensore dichiaratosi antistatario, senza distinguere le singole fasi del giudizio. Il ricorrente ha impugnato tale liquidazione deducendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, delle relative tabelle parametriche, nonché dell’art. 15 d.lgs. 546/1990, sostenendo che: a) la liquidazione era inferiore ai minimi tariffari inderogabili applicabili in rapporto al valore della controversia; b) la liquidazione omnicomprensiva, priva della distinzione per fasi, non consentiva la verifica della correttezza del compenso riconosciuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in assenza di diversa convenzione, la liquidazione dei compensi professionali effettuata secondo il d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere sotto i minimi inderogabili e deve essere articolata per ciascuna fase del giudizio. Poiché nel caso concreto il giudice dell’ottemperanza aveva liquidato una somma complessiva di euro 200,00, senza distinzione per fasi, e tale importo risultava inferiore al minimo complessivo di euro 290,00 ricavato dalle singole voci tabellari applicabili al valore della lite, la Corte ha cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui invocata contro la liquidazione delle spese.

  • art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55

    i compensi professionali devono essere liquidati secondo i parametri ministeriali, rispettando i minimi inderogabili salvo diversa convenzione tra le parti.

  • d.m. 8 marzo 2018 n. 37

    ha modificato il d.m. n. 55/2014 ed è stato ritenuto applicabile alla fattispecie per la determinazione dei minimi tabellari.

  • art. 15 d.lgs. 546 del 1990

    norma richiamata per la disciplina delle spese nel processo tributario.

  • d.m. 20 luglio 2012 n. 140

    richiamato solo in via di precedente giurisprudenziale comparativo sulla necessità di liquidazione per fasi.

Massime di principio

  • Quando la liquidazione delle spese avviene sulla base dei parametri forensi ministeriali, il giudice non può scendere sotto i valori minimi tabellari, salvo diversa pattuizione tra difensore e assistito.
  • La liquidazione dei compensi professionali deve essere effettuata con indicazione distinta delle singole fasi del giudizio, così da rendere controllabile il rispetto dei parametri applicabili.
  • Una liquidazione omnicomprensiva e inferiore al minimo risultante dalle tabelle parametriche integra violazione di legge ed è censurabile in cassazione.
  • In tema di spese processuali, il giudice di merito deve motivare la determinazione del compenso in modo tale da consentire la verifica della conformità alle tabelle ministeriali.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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