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Sentenza

Sentenza n. 3/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 2262/2023 emesso dal Tribunale di Salerno.

Giustizia amministrativa202500365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, recante condanna al pagamento di somme dovute dal Comune

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, quale mandataria della società titolare del credito, ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 2262/2023 del Tribunale di Salerno, relativo al pagamento di euro 41.283,63, oltre interessi moratori sulle fatture azionate e spese del procedimento monitorio. Il decreto ingiuntivo, non opposto, era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. La ricorrente ha dedotto l'avvenuta notificazione del titolo al Comune, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia dell'ente. Ha chiesto l'ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente la condizione per proporre il giudizio di ottemperanza, poiché il decreto ingiuntivo non opposto era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., con conseguente formazione del giudicato. Ha inoltre verificato la notificazione del titolo ai fini dell'intimazione ad adempiere, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la mancata esecuzione del provvedimento. Ha ordinato al Comune di corrispondere le somme dovute entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di porre in essere tutti gli atti necessari, inclusi gli eventuali adeguamenti di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa, nonché il reperimento delle somme. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o l'assenza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 159, comma 5, TUEL. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi nei casi previsti dal codice del processo amministrativo.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto comporta la formazione del giudicato e costituisce condizione per l'esperibilità del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prima di promuovere l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione per obbligazioni pecuniarie deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 159, commi 2, 3 e 5, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    Il commissario ad acta deve rispettare i limiti relativi alle somme impignorabili e alle deliberazioni di quantificazione previste dalla disciplina del TUEL; tali limiti non escludono l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione al giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è proponibile per un decreto ingiuntivo non opposto solo dopo che il giudice ordinario ne abbia dichiarato l'esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché tale dichiarazione determina la formazione del giudicato sul decreto.
  • L'ottemperanza a un titolo esecutivo pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • In presenza della mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e dell'assenza di contestazioni dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine e può nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta, nell'eseguire un giudicato pecuniario nei confronti di un ente locale, può compiere gli atti contabili e finanziari necessari, compresi l'adeguamento del bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa; la carenza di disponibilità di cassa o l'esaurimento degli stanziamenti non costituiscono, di per sé, causa legittima di impedimento, fermi i limiti sulle somme impignorabili previsti dall'art. 159 TUEL.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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