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Sentenza

Sentenza n. 870/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202305368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota del Comandante del 187° Reggimento Paracadutisti "Folgore" che aveva archiviato e restituito inevasa l'istanza di trasferimento per incompatibilità ambientale, in ragione della precedente pianificazione del trasferimento a Firenze e dell'irritualità della domanda

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ufficiale aveva presentato un'istanza di trasferimento dalla sede di Livorno a Milano, prospettando un demansionamento e l'esigenza di avvicinarsi al coniuge, qualificandola come istanza connessa a una situazione di incompatibilità ambientale. Il Comandante aveva restituito la domanda inevasa, rilevando che essa era stata formulata in modo irrituale e che risultava superata dalla pianificazione d'impiego del 27 giugno 2022, con destinazione dell'ufficiale alla sede di Firenze quale Comandante di battaglione. In primo grado sono stati dedotti la violazione dell'art. 54, comma 3, Cost., degli artt. 838 e 1349 del d.lgs. n. 66/2010, degli artt. 449 e 713 e ss. del d.P.R. n. 90/2010, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento, incompletezza della motivazione e violazione della direttiva P-001 sull'impiego del personale militare. L'appellante ha sostenuto che la pianificazione non costituisse ancora un ordine di trasferimento, che fosse autonoma rispetto alla domanda presentata e che l'istanza dovesse comunque essere istruita e valutata. Ha inoltre contestato il riferimento all'irritualità della domanda e la mancata considerazione del proprio interesse risarcitorio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto superfluo decidere definitivamente sulla questione dell'ammissibilità del ricorso di primo grado, poiché l'appello era manifestamente infondato; ha comunque rilevato dubbi sia sull'attualità dell'interesse, considerato che l'eventuale illegittimità avrebbe potuto condurre soltanto alla riapertura del procedimento senza riconoscimento del bene della vita, sia sull'autonoma lesività della nota impugnata. Nel merito, la pianificazione del 27 giugno 2022 è stata qualificata come effettivo provvedimento di trasferimento, operativo al momento dell'archiviazione dell'istanza, anche perché la pianificazione valeva come comunicazione e notifica e consentiva di segnalare entro cinque giorni eventuali impedimenti personali o familiari; l'ufficiale non aveva formulato osservazioni. La successiva nota del Comandante costituiva quindi mera presa d'atto di un trasferimento già disposto e rendeva logicamente e giuridicamente impossibile mantenere pendente un ulteriore procedimento di trasferimento dalla stessa sede di provenienza. Le contestazioni sulla pianificazione avrebbero dovuto essere proposte entro sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto e, non essendo stata impugnata, essa non poteva essere disapplicata né potevano essere esaminate le contestazioni relative al gradimento della sede di Firenze. Era pertanto sufficiente la legittimità di tale presupposto motivazionale per sostenere l'archiviazione, risultando irrilevante l'ulteriore censura sull'irritualità della domanda. Il Collegio ha comunque ritenuto corretto anche tale secondo profilo: la direttiva P-001 distingue il trasferimento per incompatibilità ambientale, promosso d'ufficio dal Comandante in presenza di concrete criticità organizzative o istituzionali, dai trasferimenti a istanza dell'interessato e dalle eccezionali ipotesi di reimpiego o assegnazione temporanea per particolari situazioni personali, familiari o sanitarie. L'incompatibilità ambientale non integra dunque una procedura attivabile mediante domanda di trasferimento del militare; l'istanza del militare può al più segnalare fatti che il Comandante è libero di valutare, ma non vincola l'Amministrazione ad avviare il procedimento. Le spese sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 3, Cost.

    Richiamato dall'appellante a sostegno della pretesa di esame dell'istanza di trasferimento; la censura non è stata accolta.

  • artt. 838 e 1349 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Richiamati dall'appellante in relazione alla disciplina dello stato giuridico e dell'impiego del personale militare; il loro richiamo non ha condotto all'accoglimento dell'appello.

  • artt. 449 e 713 e ss. d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Richiamati dall'appellante a sostegno dell'illegittimità dell'archiviazione dell'istanza; le relative censure sono state respinte.

  • Direttiva P-001 "Procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito 2021"

    Disciplina separatamente l'incompatibilità ambientale, i trasferimenti a istanza dell'interessato e le ipotesi eccezionali di reimpiego o assegnazione temporanea. Il trasferimento per incompatibilità ambientale è promosso d'ufficio dal Comandante e non costituisce oggetto di una domanda vincolante del militare.

  • art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104

    Richiamato dalla direttiva quale esempio di beneficio legislativo che può fondare un trasferimento a istanza dell'interessato.

  • art. 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151

    Richiamato dalla direttiva quale ipotesi di assegnazione temporanea per esigenze connesse a figli di età inferiore a tre anni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato nel dispositivo quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, prima dell'esame di una domanda di trasferimento, l'amministrazione militare abbia adottato e notificato un provvedimento di pianificazione che disponga il trasferimento del militare dalla sede di provenienza, la successiva domanda di trasferimento dalla medesima sede può essere legittimamente archiviata, poiché l'oggetto del procedimento è venuto meno e non può rimanere pendente un ulteriore procedimento avente la stessa sede di provenienza.
  • La pianificazione d'impiego che dispone concretamente la destinazione del militare, vale come comunicazione e notifica e consente la segnalazione di impedimenti entro il termine previsto dalla stessa pianificazione, ha natura di provvedimento amministrativo autoritativo e deve essere impugnata nel termine decadenziale decorrente dalla conoscenza; in mancanza, non può essere disapplicata nel giudizio contro il successivo atto di archiviazione della domanda di trasferimento.
  • L'incompatibilità ambientale del militare è una situazione valutabile d'ufficio dal Comandante in presenza di concrete criticità riguardanti l'organizzazione, il prestigio dell'istituzione o l'imparzialità dell'azione; non costituisce, di per sé, una procedura di trasferimento attivabile mediante un'istanza vincolante del militare.
  • La domanda del militare che rappresenti fatti potenzialmente riconducibili a un'incompatibilità ambientale ha natura di mera comunicazione di circostanze valutabili dall'autorità di comando e non impone l'avvio di un procedimento di trasferimento, quando il Comandante non ravvisi i presupposti per promuovere il reimpiego.
  • La legittimità di uno solo dei presupposti motivazionali autonomamente idonei a sostenere il provvedimento è sufficiente a conservarne la validità, rendendo irrilevante l'eventuale illegittimità o erroneità degli ulteriori profili motivazionali.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDifetto di motivazione

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