Cassazione Penale, Sentenza n. 20517/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis per errore di fatto e vizi di motivazione: si contestava la errata datazione del termine finale dell'operatività dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p., capo V) e l'erroneo computo del termine di prescrizione. In particolare il ricorrente sosteneva che il presunto reato-fine (capo H, falso ideologico) era da collocare al marzo 2010 (come indicato dal Tribunale), non al 7 maggio 2013 come interpretato dalla Cassazione, e che pertanto la prescrizione del reato associativo era intervenuta prima della sentenza di primo grado; si deducevano inoltre contraddittorietà nella motivazione della Corte di appello e errori nell'applicazione delle norme sulla prescrizione (artt. 157, 161 c.p.).
La decisione
Il ricorso ex art. 625-bis è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la decisione della Sesta Sezione della Cassazione conteneva un errore di fatto riguardo alla datazione del reato indicato al capo H (confondendo data di "accertamento" con data di "consumazione"). Per tale motivo la sentenza della Corte di Cassazione n. 42587 del 21.9.2023 è stata revocata e la sentenza della Corte di Appello di Messina del 28.11.2022 è stata annullata con rinvio, limitatamente all'individuazione della data di prescrizione del reato di cui al capo V. Si è disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello perché accerti se l'associazione relativa al capo H fosse ancora operativa il 24.9.2012 (data rilevante ai fini del decorso del termine prescrizionale). In sintesi: accoglimento parziale del ricorso del Contiguglia, revoca della Cassazione e rinvio per nuova valutazione del dies a quo della prescrizione.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio straordinario esperibile solo per errore materiale o di fatto immediatamente e oggettivamente rilevabile; la Corte ricorda i limiti stretti del rimedio (evidenza, oggettività, non necessità di indagini interpretative).
art. 416 cod. pen.
L'associazione per delinquere può continuare ad esistere e rimanere operativa indipendentemente dalla consumazione dell'ultimo reato-fine; la consumazione dei reati-fine è solo un elemento indicativo, non definitivo, per datare la persistenza dell'associazione.
artt. 157 e 191, comma 2, cod. pen.
Richiamati ai fini del calcolo del termine ordinario di prescrizione del reato associativo (8 anni e 9 mesi nel caso di specie) e del computo delle sospensioni; la corretta individuazione del "dies a quo" è determinante per stabilire se la prescrizione sia maturata.
art. 161 cod. pen.
Rilevato nel motivo relativo al computo del tempo necessario a prescrivere, come norma di riferimento per la modulazione degli effetti intertemporali della prescrizione.
art. 529 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente nella prospettazione difensiva (ipotesi di pronuncia ex art. 529 se la prescrizione fosse stata già intervenuta in primo grado).
Massime di principio
- Il rimedio ex art. 625-bis è assai limitato: ammette la revoca solo per errori di fatto immediatamente evidenti, non per valutazioni di merito o questioni interpretative complesse.
- La data di consumazione di un reato-fine è elemento utile ma non vincolante per fissare la cessazione dell'operatività di una associazione per delinquere; l'associazione può sussistere anche dopo l'ultimo reato concreto.
- Quando la prescrizione è contestata, i giudici di merito devono esprimersi esplicitamente e con chiara datazione sul "dies a quo" dell'operatività del reato associativo, perché l'incertezza può incidere sulle statuizioni civili e sulla validità della sentenza.
- Se la Corte di legittimità basa la propria decisione su una datazione che corrisponde all'"accertamento" e non alla "consumazione" del reato, tale errore può costituire errore di fatto rilevante e giustificare la revoca e il rinvio ai fini di un nuovo esame.
- In casi analoghi, per evitare successivi annullamenti, i giudici dovrebbero: 1) distinguere chiaramente tra data di consumazione e data di accertamento; 2) motivare esplicitamente la scelta della datazione del reato associativo; 3) calcolare in modo trasparente le sospensioni/interruzioni della prescrizione.
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