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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20517/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso ex art. 625-bis per errore di fatto e vizi di motivazione: si contestava la errata datazione del termine finale dell'operatività dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p., capo V) e l'erroneo computo del termine di prescrizione. In particolare il ricorrente sosteneva che il presunto reato-fine (capo H, falso ideologico) era da collocare al marzo 2010 (come indicato dal Tribunale), non al 7 maggio 2013 come interpretato dalla Cassazione, e che pertanto la prescrizione del reato associativo era intervenuta prima della sentenza di primo grado; si deducevano inoltre contraddittorietà nella motivazione della Corte di appello e errori nell'applicazione delle norme sulla prescrizione (artt. 157, 161 c.p.).

La decisione

Il ricorso ex art. 625-bis è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la decisione della Sesta Sezione della Cassazione conteneva un errore di fatto riguardo alla datazione del reato indicato al capo H (confondendo data di "accertamento" con data di "consumazione"). Per tale motivo la sentenza della Corte di Cassazione n. 42587 del 21.9.2023 è stata revocata e la sentenza della Corte di Appello di Messina del 28.11.2022 è stata annullata con rinvio, limitatamente all'individuazione della data di prescrizione del reato di cui al capo V. Si è disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello perché accerti se l'associazione relativa al capo H fosse ancora operativa il 24.9.2012 (data rilevante ai fini del decorso del termine prescrizionale). In sintesi: accoglimento parziale del ricorso del Contiguglia, revoca della Cassazione e rinvio per nuova valutazione del dies a quo della prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio straordinario esperibile solo per errore materiale o di fatto immediatamente e oggettivamente rilevabile; la Corte ricorda i limiti stretti del rimedio (evidenza, oggettività, non necessità di indagini interpretative).

  • art. 416 cod. pen.

    L'associazione per delinquere può continuare ad esistere e rimanere operativa indipendentemente dalla consumazione dell'ultimo reato-fine; la consumazione dei reati-fine è solo un elemento indicativo, non definitivo, per datare la persistenza dell'associazione.

  • artt. 157 e 191, comma 2, cod. pen.

    Richiamati ai fini del calcolo del termine ordinario di prescrizione del reato associativo (8 anni e 9 mesi nel caso di specie) e del computo delle sospensioni; la corretta individuazione del "dies a quo" è determinante per stabilire se la prescrizione sia maturata.

  • art. 161 cod. pen.

    Rilevato nel motivo relativo al computo del tempo necessario a prescrivere, come norma di riferimento per la modulazione degli effetti intertemporali della prescrizione.

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente nella prospettazione difensiva (ipotesi di pronuncia ex art. 529 se la prescrizione fosse stata già intervenuta in primo grado).

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis è assai limitato: ammette la revoca solo per errori di fatto immediatamente evidenti, non per valutazioni di merito o questioni interpretative complesse.
  • La data di consumazione di un reato-fine è elemento utile ma non vincolante per fissare la cessazione dell'operatività di una associazione per delinquere; l'associazione può sussistere anche dopo l'ultimo reato concreto.
  • Quando la prescrizione è contestata, i giudici di merito devono esprimersi esplicitamente e con chiara datazione sul "dies a quo" dell'operatività del reato associativo, perché l'incertezza può incidere sulle statuizioni civili e sulla validità della sentenza.
  • Se la Corte di legittimità basa la propria decisione su una datazione che corrisponde all'"accertamento" e non alla "consumazione" del reato, tale errore può costituire errore di fatto rilevante e giustificare la revoca e il rinvio ai fini di un nuovo esame.
  • In casi analoghi, per evitare successivi annullamenti, i giudici dovrebbero: 1) distinguere chiaramente tra data di consumazione e data di accertamento; 2) motivare esplicitamente la scelta della datazione del reato associativo; 3) calcolare in modo trasparente le sospensioni/interruzioni della prescrizione.

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