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Sentenza

Sentenza n. 977/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, relativa all’attivazione della carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio ha comunicato che il Ministero aveva attivato la carta docente e ha quindi chiesto che fosse accertata tale sopravvenienza, con condanna dell’amministrazione alle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nel corso del giudizio l’amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza azionata mediante l’attivazione della carta docente. Ha comunque applicato il principio della soccombenza virtuale e ha posto a carico del Ministero il rimborso di metà delle spese di giudizio, dichiarando non ripetibile la restante metà in considerazione del comportamento processuale dell’amministrazione e del numero di controversie analoghe pendenti, che rendeva complesso soddisfare tempestivamente tutte le procedure. La metà ripetibile è stata liquidata in 400 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, non essendo più attuale l’interesse alla prosecuzione della domanda esecutiva.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la decisione sulle spese, che possono essere regolate applicando il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente in base alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso.
  • In presenza di un elevato numero di controversie analoghe e di difficoltà organizzative dell’amministrazione nel soddisfarle tempestivamente, il giudice può dichiarare non ripetibile una parte delle spese e porre a carico dell’amministrazione soltanto la restante parte, motivando tale regolazione sul comportamento processuale e sulle concrete circostanze del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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