Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4811/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento di rigetto identificato con la dicitura ENTRATE AGEDP-MB - REGISTRO UFFICIALE 60518 del 20.04.2026 numeri [389188469|378878010], notificato a mezzo PEC in data 20.04.2026 all’indirizzo ascotti@arubapec.it; - per quanto occorrer possa, del Provvedimento prot. n. 280693 del 4 agosto 2020 e s.m.i., recante Disposizioni in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato, non inviato né comunicato, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, presupposto, consequenziale e comunque connesso a quelli espressamente impugnati, non noti né inviati alla ricorrente, e comunque i provvedimenti, comunque denominati, con i quali l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato l’accesso ai documenti amministrativi sia nelle forme dell’accesso ordinario che di quello civico.

Giustizia amministrativa202602005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alla dichiarazione di successione e alle volture catastali relative a una persona deceduta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva chiesto accesso alla dichiarazione di successione e alle volture catastali relative a una sua familiare, dichiarando di agire quale coerede e contitolare di beni immobili insieme alla zia, beneficiaria di amministrazione di sostegno, e invocando inoltre l’esigenza di verificare l’operato dell’amministratore. L’istanza, inizialmente formulata come accesso civico generalizzato, è stata trattata dall’Amministrazione e dalle parti in giudizio come accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 con finalità difensive. Dopo la richiesta di integrazione documentale, l’amministratore di sostegno si era opposto all’ostensione, deducendo difetto di legittimazione, assenza di interesse concreto e attuale e lesione della riservatezza della beneficiaria. Contro il diniego la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la propria legittimazione in quanto parente entro il quarto grado e asserita erede legittima; con il secondo, l’erroneo bilanciamento tra riservatezza e interesse all’accesso. L’Amministrazione ha inoltre eccepito l’inammissibilità per difetto di notifica personale alla beneficiaria e all’amministratore di sostegno.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni processuali relative alle notifiche: la beneficiaria era rappresentata dall’amministratore di sostegno, autorizzato dal giudice tutelare a promuovere giudizi, e l’opposizione da questi proposta dimostrava la conoscenza della controversia e il raggiungimento dello scopo della notifica; l’amministratore, invece, non era controinteressato in proprio, non essendo la documentazione riferibile alla sua sfera personale o patrimoniale. Nel merito processuale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse. La ricorrente non ha dimostrato la dedotta contitolarità immobiliare; inoltre, la zia era ancora in vita, sicché non si era aperta alcuna successione e la ricorrente non poteva qualificarsi coerede né chiamata all’eredità. La sola parentela non fonda una posizione giuridica differenziata rispetto alla conoscenza della situazione patrimoniale della zia. Anche l’interesse a controllare l’amministratore è stato ritenuto generico e non strumentale alla tutela di una situazione giuridica propria, essendo la vigilanza sull’amministratore rimessa al giudice tutelare. Il motivo sul bilanciamento con la riservatezza non è stato esaminato autonomamente, essendo assorbito dalla carenza dei presupposti soggettivi dell’accesso. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    in punto legittimazione, l'istante deve essere titolare di “un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata”; occorre che detta posizione sia “collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.

    L’accesso documentale richiede una posizione giuridica differenziata, concreta e attuale, collegata ai documenti richiesti; la mera parentela o la curiosità sulla situazione patrimoniale altrui non sono sufficienti.

  • art. 456 c.c.

    l'eredità si acquista con l'accettazione (art. 459 c.c.) e presuppone l’apertura di una successione che ha effetto dalla morte del de cuius (art. 456 c.c.).

    La posizione di erede presuppone l’apertura della successione, che si verifica con la morte; finché la persona interessata è in vita non sussiste una successione rispetto alla quale il parente possa vantare la qualità di coerede o chiamato.

  • art. 459 c.c.

    l'eredità si acquista con l'accettazione (art. 459 c.c.) e presuppone l’apertura di una successione che ha effetto dalla morte del de cuius (art. 456 c.c.).

    L’acquisto dell’eredità avviene con l’accettazione e presuppone una successione già aperta; la mera aspettativa ereditaria rispetto a una persona vivente non attribuisce la qualità di erede.

  • art. 460 c.c.

    Per le ragioni indicate, la ricorrente non riveste neppure la posizione di chiamata all’eredità, situazione soggettiva che risulta protetta dall’ordinamento, come emerge dalla disciplina dettata dall’art. 460 c.c., che delinea i poteri del chiamato all’eredità prima dell’accettazione, così configurando la relativa posizione come meritevole di tutela.

    La posizione del chiamato all’eredità prima dell’accettazione è tutelata dall’ordinamento, ma sorge nel contesto di una successione aperta; non spetta al parente di una persona ancora in vita.

Massime di principio

  • Per accedere a documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990, il richiedente deve dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti; la sola relazione di parentela con il soggetto cui i documenti si riferiscono non è sufficiente.
  • La qualità di coerede o di chiamato all’eredità non può essere invocata rispetto al patrimonio di una persona ancora in vita, poiché la successione si apre con la morte e l’eredità si acquista con l’accettazione.
  • La richiesta di accesso diretta genericamente a verificare l’operato di un amministratore di sostegno non dimostra, da sola, un interesse concreto e attuale del richiedente alla documentazione patrimoniale della beneficiaria; le contestazioni sull’attività dell’amministratore vanno rivolte nell’ambito della procedura sottoposta alla vigilanza del giudice tutelare.
  • Il controinteressato all’accesso deve avere un interesse concreto e attuale alla conservazione del diniego, riferibile alla propria sfera giuridica; la sola qualità di amministratore di sostegno non attribuisce un interesse personale quando i documenti richiesti riguardano esclusivamente la beneficiaria.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.