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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17049/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità non risulta modificata; resta ferma la sentenza d'appello che aveva già escluso le attenuanti generiche richieste.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 24/04/2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse mal valutato gli elementi favorevoli alla difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile perché attinente al trattamento sanzionatorio e comunque infondato, poiché la motivazione del giudice di merito era ritenuta sufficiente, non illogica e supportata da un esame adeguato delle deduzioni difensive, con richiamo alle modalità dell'azione, all'intensità del pericolo arrecato, alla capacità a delinquere e alla mancanza di resipiscenza.

Norme richiamate

  • art. 62 bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono rimesse a una valutazione discrezionale del giudice di merito; il diniego è censurabile solo nei limiti di una motivazione mancante, manifestamente illogica o giuridicamente erronea, non quando sia sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che investe il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è ammissibile se si risolve in una sollecitazione a una diversa valutazione del trattamento punitivo, in assenza di vizi giuridici o motivazionali rilevanti.
  • Il sindacato di legittimità sul diniego delle attenuanti generiche è limitato alla verifica della presenza di una motivazione sufficiente, non illogica e non contraddittoria, non potendo la Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche sono valorizzabili elementi come le modalità della condotta, l'intensità del pericolo arrecato, la capacità a delinquere e la mancanza di resipiscenza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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