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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43616/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per concorso in tentata estorsione aggravata (anche dal metodo mafioso). Deduce: 1) violazione di legge e travisamento della prova rispetto al diniego della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.), sostenendo che le intercettazioni provino che egli e un coimputato erano stati posti sotto pressioni e minacce da Franzè Roberto; 2) il mancato riconoscimento della desistenza volontaria o del recesso attivo (art. 56 c.p.), affermando di aver interrotto la condotta illecita dal 18/11/2019 e addirittura minacciato di rivolgersi ai carabinieri; 3) la erronea qualificazione dell'aggravante del metodo mafioso, contestando la genericità dei riferimenti a personaggi mafiosi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che: la valutazione delle intercettazioni e delle circostanze di fatto sia di competenza del giudice di merito e non viziata da travisamento tale da imporre intervento in sede di legittimità; la causa di giustificazione dello stato di necessità non opera perché il ricorrente aveva contribuito a creare il pericolo (gestione societaria connessa al licenziamento) e non era inevitabile il ricorso alle forze dell'ordine; la desistenza volontaria non è possibile dopo che sono stati compiuti atti idonei a porre in moto il meccanismo causale dell'evento e il recesso attivo richiede comportamenti positivi efficaci a scongiurare l'evento, non la mera astensione; l'aggravante del metodo mafioso, comunque, non ha inciso sul calcolo della pena. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 cod. pen.

    Lo stato di necessità richiede un pericolo attuale ed inevitabile e l'assenza di contribuzione volontaria al pericolo; se l'imputato ha contribuito a determinare il rischio o poteva rivolgersi alle forze dell'ordine, l'esimente non opera.

  • art. 56 cod. pen.

    La desistenza volontaria è possibile solo se l'agente interrompe la condotta prima che siano compiuti atti idonei a porre in moto il meccanismo causale dell'evento; il recesso attivo è una diminuente che richiede una condotta positiva volta a impedire l'evento, non la semplice astensione.

  • art. 59, quarto comma, cod. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione alla valutazione del pericolo per persone o familiari; la Corte ha ritenuto che l'erroneo convincimento non fosse dimostrato e che la situazione non fosse inevitabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che è stata richiamata per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La qualificazione delle intercettazioni e la valutazione del linguaggio sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; in Cassazione sono sindacabili solo i travisamenti macroscopici e manifesti.
  • La causa di giustificazione dello stato di necessità richiede pericolo attuale, inevitabilità e assenza di responsabilità o contributo volontario alla situazione di pericolo; chi ha contribuito a creare il rischio non può validamente invocarla.
  • Nei reati a evento incerto o a forma libera (come l'estorsione) la desistenza volontaria non è configurabile se sono già stati compiuti atti idonei a far decorrere il meccanismo causale dell'evento; il recesso attivo è una diminuente che richiede atti positivi efficaci a impedire il verificarsi dell'evento.
  • La contestazione di aggravanti che non hanno inciso sulla determinazione della pena può risultare priva di interesse pratico e quindi generica ai fini dell'impugnazione.
  • La doppia conformità delle decisioni di merito (tribunale e appello) limita fortemente la possibilità di successo in Cassazione sul motivo del travisamento della prova, salvo che la contraddizione sia evidente e manifesta.

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