Cassazione Penale, Ordinanza n. 31230/2025 del 17/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento dinanzi al G.u.p. di Agrigento erano imputati più soggetti, in concorso tra loro, per una tentata concussione aggravata e, per due di essi, anche per violazione del segreto d'ufficio. L'accusa riguardava condotte poste in essere da dirigenti ENAC tra il 2018 e il 2021 per costringere i vertici di AST aeroservizi S.p.A. a concedere in subconcessione a un terzo la gestione del deposito carburanti nell'aeroporto di Lampedusa. La questione devoluta alla Cassazione riguardava la competenza territoriale: secondo il giudice rimettente, l'imputazione poteva essere letta come un unico reato di tentata concussione, oppure come più condotte in continuazione; inoltre erano state prospettate competenze alternative di Roma o Palermo, in base al luogo della consumazione, dell'ultimo atto, della ricezione della comunicazione costrittiva o della prima condotta descritta nel capo A. Il rimettente ha ritenuto la questione non manifestamente infondata ma complessa, e ha chiesto il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza ex art. 24-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale. Ha affermato che la richiesta era costruita sulla base di alternative ricostruttive della contestazione che presupponevano valutazioni di fatto e di qualificazione dell'imputazione riservate al giudice del merito, non potendo la Cassazione svolgere un sindacato anticipatorio sulla corretta lettura del capo d'imputazione salvo errori macroscopici o immediatamente percepibili. Ne consegue che la questione di competenza non era devolvibile in questa forma, perché prima occorreva stabilire se la contestazione integrasse un unico reato o più reati in continuazione e quale fosse il segmento fattuale rilevante ai fini territoriali. Il rinvio è stato quindi ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 24-bis c.p.p.
disciplina il rinvio pregiudiziale sulla competenza territoriale, ma richiede una motivazione che consenta di individuare subito i dati rilevanti senza devolvere alla Cassazione questioni fattuali o interpretative non ancora definite
art. 16 c.p.p.
in presenza di reati connessi la competenza si determina secondo il reato più grave; il criterio presuppone però una contestazione già correttamente definita
art. 8 c.p.p.
regola la competenza territoriale e, nel tentativo, richiama il luogo dell'ultimo atto diretto a commettere il reato, ma solo dopo la corretta ricostruzione del fatto contestato
art. 9 c.p.p.
ha funzione suppletiva quando non sia possibile individuare il luogo di consumazione o di commissione del reato nei termini utili alla competenza
art. 81 c.p.
richiamato per la possibile unificazione delle condotte sotto il vincolo della continuazione; la sua applicazione dipende però dalla qualificazione dell'imputazione, non anticipabile in sede di rinvio pregiudiziale
art. 317 c.p.
norma incriminatrice del reato contestato come tentata concussione, assunto come reato più grave ai fini della discussione sulla competenza
art. 326, comma terzo, c.p.
contestato solo ad alcuni imputati, ma la sua rilevanza ai fini della competenza dipendeva dalla corretta struttura dei capi di imputazione
Massime di principio
- Il rinvio pregiudiziale sulla competenza territoriale è ammissibile solo se il giudice rimettente espone in modo completo e autosufficiente i dati necessari alla decisione, senza demandare alla Cassazione valutazioni ricostruttive sui fatti o sulla struttura dell'imputazione.
- Quando la competenza dipende dal se l'imputazione descriva un unico reato oppure più reati in continuazione, la questione non può essere risolta in via anticipata se la stessa qualificazione del fatto è ancora controversa e richiede apprezzamenti di merito.
- La competenza per territorio va determinata sulla base della contestazione formulata dal pubblico ministero, salvo errori macroscopici o immediatamente percepibili; non può essere mutata ex post in base a eventuali esiti del dibattimento o a riqualificazioni non ancora operate.
- Nei reati tentati commessi mediante comunicazioni a distanza, il problema del luogo di consumazione o della ricezione del messaggio è logicamente subordinato alla preliminare definizione della condotta contestata e non può essere isolato dal quadro fattuale complessivo.
- Il giudice rimettente deve prima tentare di comporre le deduzioni difensive con gli ordinari strumenti processuali, anche chiedendo chiarimenti al pubblico ministero, e solo in presenza di una questione realmente definita e non risolvibile può attivare il rinvio pregiudiziale.
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