Cassazione Penale, Ordinanza n. 35350/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che non vi sarebbe stata la consumazione del reato e che la condotta dovesse essere riqualificata come tentativo. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza riproponeva in modo pedissequo le stesse contestazioni già esaminate e respinte in appello, senza sviluppare una critica argomentata alla motivazione impugnata, e l'ha quindi ritenuta non specifica e solo apparente. Nel merito ha richiamato il principio per cui il furto si consuma quando il bene sottratto esce dalla sfera di controllo della persona offesa e passa, anche solo per un tempo brevissimo, sotto il dominio esclusivo dell'agente, essendo irrilevanti la breve durata del possesso, la permanenza del bene nella vigilanza della vittima e le concrete modalità di custodia e trasporto. Nel caso concreto la refurtiva era stata portata via dall'imputato che si era allontanato in auto, dandosi alla fuga prima dell'intervento delle forze dell'ordine.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito: il motivo deve contenere una critica specifica, argomentata e confrontata con la motivazione impugnata.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare la qualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi con le ragioni decisive della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità.
- Il furto si considera consumato quando la cosa sottratta esce dalla sfera di vigilanza e controllo della persona offesa ed entra nel dominio esclusivo dell'agente, anche se per un tempo brevissimo e anche se il recupero sia immediato.
- Ai fini della consumazione del furto sono irrilevanti la breve durata del possesso, la vicinanza fisica della cosa alla vittima e le concrete modalità di custodia o trasporto della refurtiva.
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