Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 976/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento dell’avviso del 6 novembre 2025 avente ad oggetto la dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico per l’assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Ministero della Giustizia, e ciò nella parte in cui non risulta essere stata inclusa la ricorrente; dei verbali della Commissione esaminatrice del 16 maggio 2025 e del 29 maggio 2025, relativi rispettivamente ai criteri di valutazione e di correzione della seconda prova scritta; degli atti riguardanti la valutazione e correzione della seconda prova scritta del 21 maggio 2025 e relativamente al punteggio di 51/100 attribuito alla ricorrente; dell’eventuale graduatoria finale, ove approvata.

Giustizia amministrativa202515723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dall'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per 54 dirigenti di seconda fascia, unitamente agli atti di valutazione della seconda prova scritta con attribuzione di 51/100

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, ammessa alle prove scritte dopo il superamento della preselettiva e della prima prova scritta con 97,5/100, ha contestato il mancato superamento della seconda prova scritta, nella quale aveva ottenuto 51/100 a fronte della soglia minima di 70/100. Ha dedotto: violazione dell'art. 12, comma 1, d.P.R. 487/1994, degli artt. 1 e 3 l. 241/1990 e dei principi di imparzialità e buon andamento per asserita mancata predeterminazione delle modalità di correzione, sostenendo che la commissione si fosse limitata a ripartire il punteggio massimo di 100 punti tra quattro quesiti, senza predeterminare le modalità di applicazione della soglia minima; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e violazione della trasparenza, perché i criteri di valutazione sarebbero stati pubblicati solo successivamente alla prova e non sarebbero stati previamente comunicati ai candidati; difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e contraddittorietà nella formulazione della traccia della seconda prova; travisamento, contraddittorietà e illogicità dei criteri di valutazione rispetto alla traccia; disparità di trattamento nella correzione, anche sulla base del confronto con un campione di elaborati acquisiti mediante accesso; violazione del diritto di accesso documentale e lesione del diritto di difesa per il mancato rilascio dell'elenco completo degli ammessi all'orale con i punteggi conseguiti nelle prove scritte.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo sussistente l'interesse della ricorrente all'impugnazione anche se la graduatoria finale non risultava ancora approvata e pubblicata. Ha escluso la violazione dell'art. 12 d.P.R. 487/1994: la commissione era tenuta a predeterminare il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova e i criteri e le modalità di valutazione, ma non anche un punteggio minimo riferito a ciascuno dei quattro quesiti. Tali adempimenti risultavano assolti. Ha inoltre escluso che i criteri dovessero essere comunicati ai candidati prima della prova, essendo rilevanti come autovincolo della commissione e non come parametri da rendere preventivamente disponibili ai concorrenti; la preventiva pubblicazione dei profili valutativi avrebbe potuto incidere sulla par condicio. Quanto alla traccia e ai criteri, il giudice ha richiamato i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione, ravvisando nei quesiti attinenza alle funzioni dirigenziali e coerenza con i criteri prefissati. Ha respinto anche la censura di disparità di trattamento e di pretesa pregevolezza dell'elaborato, rilevando che il voto numerico, in presenza di criteri di massima prestabiliti, costituisce motivazione sufficiente della valutazione tecnica, salvo manifesta contraddizione con dati obiettivi o con i criteri adottati. Infine, ha ritenuto adeguatamente garantito l'accesso agli atti. Spese processuali compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, d.P.R. 487/1994

    il bando di concorso deve contenere almeno (...) il numero e la tipologia delle prove previste (...) la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica (...) i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità

    Il bando deve indicare le prove, la loro struttura, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo per il superamento e l'accesso alle fasi successive.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove

    La commissione deve predeterminare e verbalizzare i criteri e le modalità di valutazione delle prove, ma non è tenuta a stabilire un punteggio minimo per ciascun quesito quando il punteggio minimo complessivo e i criteri di valutazione siano già fissati.

  • art. 19 d.P.R. 487/1994

    il reclutamento dei dirigenti (...) si svolge (...) nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento

    Le procedure concorsuali dirigenziali devono rispettare imparzialità, trasparenza e buon andamento; tali principi non impongono la preventiva comunicazione ai candidati dei profili valutativi individuati dalla commissione.

  • art. 8 del bando di concorso

    la prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi

    La soglia di superamento della seconda prova era fissata in 70/100; il punteggio di 51/100 comportava la non ammissione alla prova orale.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso documentale della candidata è stato ritenuto adeguatamente garantito dall'amministrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza semplificata dopo l'avviso alle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali la commissione deve predeterminare e verbalizzare i criteri e le modalità di valutazione delle prove, nonché rispettare il punteggio minimo complessivo previsto dal bando, ma non è tenuta a fissare un punteggio minimo per ciascun quesito salvo che ciò sia imposto dalla disciplina della procedura.
  • I criteri di valutazione delle prove concorsuali devono essere previamente stabiliti dalla commissione come vincolo interno all'esercizio della funzione valutativa, ma la loro mancata comunicazione ai candidati prima della prova non determina di per sé un vizio della procedura, potendo la preventiva conoscenza dei parametri favorire alterazioni della par condicio.
  • La scelta delle tracce e dei quesiti concorsuali costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, abnormità, incoerenza o disparità di trattamento; non è sufficiente una generica contestazione di ambiguità o genericità della traccia.
  • Il voto numerico attribuito dalla commissione a una prova concorsuale costituisce motivazione sufficiente quando siano stati previamente fissati criteri di massima idonei a rendere comprensibili la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni; il sindacato giudiziale è ammesso solo in presenza di manifesta contraddizione tra dati obiettivi, criteri prestabiliti e voto assegnato.
  • La comparazione con un campione limitato di elaborati di altri candidati non dimostra, di per sé, la disparità di trattamento nella valutazione concorsuale, in assenza di elementi oggettivi che evidenzino l'applicazione differenziata dei criteri o una manifesta contraddizione nelle valutazioni.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiAccesso documentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicitàEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.