Cassazione Penale, Sentenza n. 41521/2024 del 12/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/04/2024 che confermava il decreto di sequestro probatorio emesso il 26/02/2024 in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 648-bis c.p. e art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente denunciava: omissione di valutazione delle censure contenute nella memoria difensiva; mancata specifica analisi del ruolo e della condotta ascritta al Montone; eccessiva genericità della motivazione del Tribunale; illegittimità del sequestro dei dispositivi elettronici per carattere indiscriminato (assenza di preview e acquisizione indiscriminata); mancata motivazione della deroga ai limiti temporali dell'art. 251 c.p.p.; insufficiente valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento alla nota della Polizia Stradale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi, ritenendo che il Tribunale del riesame abbia svolto motivazione approfondita, logica e analitica, avendo considerato le doglianze difensive e richiamato gli elementi della nota di polizia e del decreto di sequestro. La Corte ha ritenuto rispettati i canoni di motivazione richiesti dalla giurisprudenza (tra cui la pronuncia "Botticelli") in ordine alla finalità probatoria, alla pertinenzialità dei beni e alla congruità della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Delitto contestato in capo all'indagato; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale abbia adeguatamente ricostruito le condotte e la loro rilevanza probatoria rispetto a tale fattispecie.
art. 648-bis cod. pen.
Delitto relativo alla ricettazione/riciclaggio di veicoli; la sentenza osserva che il sequestro mirava a documenti e strumenti pertinenti a tali illeciti e che la correlazione è stata motivata.
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Rilevanza di profili fiscali collegati all'attività contestata; il Tribunale ha motivato l'acquisizione di documentazione utile anche a ricostruire profili di evasione.
art. 251 cod. proc. pen.
Norma sui limiti temporali per l'acquisizione di dati informatici; la Corte rileva che la doglianza difensiva relativa a una presunta violazione è generica e che il Tribunale ha dato adeguata giustificazione circa la portata e la durata del vincolo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti per la motivazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso riproponesse i motivi di riesame senza un necessario e specifico confronto con la motivazione del Tribunale, risultando quindi generico.
art. 42 Cost.
Richiamo al principio che la disponibilità del bene subisce vincolo temporaneo solo se adeguatamente motivato; la Corte ricorda l'obbligo di motivazione per il bilanciamento tra misura e finalità probatoria.
art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU
Tutela del patrimonio e necessità di proporzionalità; la Corte richiama la giurisprudenza CEDU per sottolineare il controllo di legalità e proporzionalità del sequestro probatorio.
Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)
Principio che il decreto di sequestro probatorio deve contenere, anche se concisamente, la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti; la Corte ritiene che il Tribunale abbia rispettato questo criterio.
Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018 (Macis)
Richiami su motivazione e pertinenzialità dei beni; la Corte utilizza tale giurisprudenza per confermare la sufficienza della motivazione del Tribunale in ordine al rapporto tra beni e reato.
Corte EDU, Agosi c. U.K. (24/10/1986)
Principio di proporzionalità tra misura e finalità; citato per ribadire l'esigenza che il provvedimento giustifichi la temporanea indisponibilità del bene.
Massime di principio
- Un decreto di sequestro probatorio deve contenere, anche sinteticamente, una motivazione specifica che indichi la finalità probatoria, la pertinenzialità dei beni e la relazione con i reati contestati (Botticelli).
- In sede di riesame il Tribunale deve affrontare e valutare le doglianze difensive: tuttavia, in Cassazione il ricorso che semplicemente ripropone i motivi già esposti senza un concreto e specifico contrasto con la motivazione del giudice è ammissibile solo se non generico; altrimenti è dichiarato inammissibile per aspecificità.
- La mera indicazione di una nota di polizia giudiziaria non invalida il provvedimento se il giudice del riesame analizza e spiega la rilevanza degli elementi ivi contenuti rispetto al fumus e alle esigenze probatorie.
- Se il sequestro riguarda dispositivi informatici o telefoni, la misura deve essere spiegata in termini di portata degli accertamenti tecnici, pertinenzialità e proporzionalità; doglianze circa acquisizioni "indiscriminate" richiedono che il ricorso specifichi in che modo la misura ha ecceduto rispetto alle esigenze probatorie.
- Invocare la violazione di limiti temporali (art. 251 c.p.p.) richiede contestazioni puntuali: la Corte tende a respingere censure generiche quando il provvedimento motivi la necessità e la durata del vincolo.
- Per una efficace impugnazione in Cassazione è necessario formulare motivi specifici e confrontarsi direttamente con i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato, evitando la mera ripetizione dei rilievi di merito.
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