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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 899 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

IMU - Immobili ATC - Esenzione -Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’esenzione è stata negata. Gli immobili degli IACP, oggi A.T.C., non possono beneficiare automaticamente dell’agevolazione, poiché gli alloggi sono normalmente assegnati e utilizzati direttamente dagli inquilini e sono destinati a un’attività che produce reddito, anche se con finalità sociale. La doppia condizione prevista dalla norma deve sussistere congiuntamente e, in questa categoria di immobili, non risulta integrata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che gli immobili di sua proprietà dovessero beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, in quanto destinati a finalità di edilizia residenziale pubblica. La controversia riguardava però la mancanza dei requisiti richiesti dalla norma: utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente possessore ed esclusiva destinazione dell’immobile ad attività non produttive di reddito.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera i)

    Esenzione per gli immobili utilizzati dai soggetti indicati dalla norma, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose o di culto, purché non abbiano esclusivamente natura commerciale.

    L’esenzione richiede cumulativamente l’utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente proprietario e l’esclusiva destinazione a una delle attività agevolate, senza produzione di reddito. La semplice appartenenza dell’immobile a un ente pubblico o la finalità sociale dell’edilizia residenziale non sono sufficienti.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali sugli immobili di enti pubblici o assistenziali non spettano automaticamente in base alla natura del proprietario o alla finalità sociale perseguita.
  • Quando una norma di esenzione richiede più condizioni congiunte, tutte devono essere dimostrate; la mancanza anche di una sola condizione impedisce l’applicazione del beneficio.
  • L’utilizzazione diretta implica che l’ente proprietario utilizzi concretamente l’immobile per lo svolgimento della propria attività; l’assegnazione o la locazione a terzi normalmente esclude tale requisito.
  • La destinazione a un servizio pubblico o sociale non esclude di per sé la produzione di reddito: anche canoni calmierati o finalità assistenziali possono impedire l’esenzione se l’attività non è fiscalmente non lucrativa secondo i requisiti della norma.
  • In situazioni analoghe occorre verificare separatamente il soggetto proprietario, l’utilizzatore effettivo, la destinazione esclusiva dell’immobile e l’eventuale natura reddituale o commerciale dell’attività svolta.

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