Sentenza del 07/06/2017 n. 899 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
IMU - Immobili ATC - Esenzione -Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’esenzione è stata negata. Gli immobili degli IACP, oggi A.T.C., non possono beneficiare automaticamente dell’agevolazione, poiché gli alloggi sono normalmente assegnati e utilizzati direttamente dagli inquilini e sono destinati a un’attività che produce reddito, anche se con finalità sociale. La doppia condizione prevista dalla norma deve sussistere congiuntamente e, in questa categoria di immobili, non risulta integrata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che gli immobili di sua proprietà dovessero beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, in quanto destinati a finalità di edilizia residenziale pubblica. La controversia riguardava però la mancanza dei requisiti richiesti dalla norma: utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente possessore ed esclusiva destinazione dell’immobile ad attività non produttive di reddito.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera i)
Esenzione per gli immobili utilizzati dai soggetti indicati dalla norma, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose o di culto, purché non abbiano esclusivamente natura commerciale.
L’esenzione richiede cumulativamente l’utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente proprietario e l’esclusiva destinazione a una delle attività agevolate, senza produzione di reddito. La semplice appartenenza dell’immobile a un ente pubblico o la finalità sociale dell’edilizia residenziale non sono sufficienti.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali sugli immobili di enti pubblici o assistenziali non spettano automaticamente in base alla natura del proprietario o alla finalità sociale perseguita.
- Quando una norma di esenzione richiede più condizioni congiunte, tutte devono essere dimostrate; la mancanza anche di una sola condizione impedisce l’applicazione del beneficio.
- L’utilizzazione diretta implica che l’ente proprietario utilizzi concretamente l’immobile per lo svolgimento della propria attività; l’assegnazione o la locazione a terzi normalmente esclude tale requisito.
- La destinazione a un servizio pubblico o sociale non esclude di per sé la produzione di reddito: anche canoni calmierati o finalità assistenziali possono impedire l’esenzione se l’attività non è fiscalmente non lucrativa secondo i requisiti della norma.
- In situazioni analoghe occorre verificare separatamente il soggetto proprietario, l’utilizzatore effettivo, la destinazione esclusiva dell’immobile e l’eventuale natura reddituale o commerciale dell’attività svolta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 giu 2017Sentenza del 07/06/2017 n. 133 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 7 giu 2017Sentenza del 07/06/2017 n. 10524 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 giu 2017Sentenza del 07/06/2017 n. 14088 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 giu 2017Sentenza del 07/06/2017 n. 14089 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 giu 2017Sentenza del 07/06/2017 n. 14137 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 giu 2017Sentenza del 07/06/2017 n. 28076 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →