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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35603/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'8/11/2022 con cui il Tribunale revocò ex nunc la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari, dichiarò estinta la pena dall'inizio dell'esecuzione alla data del 7/10/2022 e disposte la prosecuzione dell'espiazione della pena residua in regime detentivo; dedotti vizi di legge e di motivazione con riferimento all'art. 58-quater ord. pen. e contestata l'inidoneità del fatto ad interrompere il percorso terapeutico seguito dal ricorrente

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Risultava infatti che il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza n. 330/2023 del 31/01/2023, aveva revocato l'ordinanza impugnata e disposto la prosecuzione dell'esecuzione in regime di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 D.P.R. 309/90; inoltre il difensore ha formalmente rinunciato all'impugnazione e il Procuratore Generale aveva concluso per l'inammissibilità

Norme richiamate

  • art. 58-quater ord. pen.

    Era richiamato dal ricorrente per censurare la revoca dell'affidamento e la motivazione del provvedimento; il giudice di merito non ha affrontato il merito della censura perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 94 D.P.R. 309/90

    Norma richiamata dalla successiva ordinanza n. 330/2023 per disporre la prosecuzione dell'affidamento in prova in casi particolari; la disposizione ha concreto rilievo nella gestione delle misure alternative in materia di sostanze stupefacenti

  • Principio processuale della sopravvenuta carenza di interesse

    Quando un atto o una circostanza sopravvenuta elimina l'oggetto dell'impugnazione (ad es. revoca del provvedimento impugnato o adozione di provvedimento favorevole), il ricorso diventa inammissibile per assenza di interesse attuale; la rinuncia dell'impugnazione da parte del difensore rafforza tale inammissibilità

Massime di principio

  • Se il provvedimento impugnato perde efficacia a seguito di un atto successivo che soddisfa la pretesa del ricorrente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia formale all'impugnazione da parte del difensore determina la perdita dell'interesse a proseguire e può condurre all'inammissibilità del ricorso.
  • Prima di proporre o proseguire un'impugnazione è necessario verificare l'eventuale insorgenza di provvedimenti successivi che possano rendere inutile il giudizio.
  • L'inammissibilità per carenza di interesse non risolve le questioni di merito: le censure sostanziali restano non esaminate e potranno essere riproposte solo se ricorre un interesse attuale.
  • In materia di misure alternative (affidamento in prova), i tribunali di sorveglianza possono revocare e successivamente rivedere le misure; le decisioni sopravvenute che reintegrano la misura eliminano in concreto la materia del contendere.

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