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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47061/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gargiuolo impugna l'ordinanza del 11/04/2022 che ha rigettato la sua istanza di revoca dell'ordine di demolizione e dell'ingiunzione a demolire n.598/2013. Il ricorrente sostiene che le opere edilizie contestate nel 1991 sono state dichiarate estinte per prescrizione dalla sentenza del 03/11/1999 e quindi il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto revocare l'ordine di demolizione; contesta inoltre che l'ingiunzione notificata nel 2022, pur riferendosi formalmente a violazioni del 1996-1997, includa di fatto le opere del 1991 e ampli l'oggetto dell'ingiunzione precedente.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che le opere del 1991 fossero solo uno stato rustico iniziale e che i lavori siano proseguiti, ampliati e completati in epoche successive (1996-1997 e fino al 2020), costituendo un unico complesso di opere non prescritte nella parte relativa ai successivi interventi. Perciò l'ordine di demolizione può legittimamente riguardare l'intero manufatto, comprese le aggiunte e i completamenti successivi, conformemente al principio di "restitutio in integrum"; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma nono

    L'ordine di demolizione previsto dalla norma riguarda l'edificio nel suo complesso, incluse aggiunte e modifiche successive, poiché l'obbligo di demolizione mira alla "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi.

  • Giurisprudenza - Sez.3, n.6049 del 27/09/2016, Rv.2688311

    Confermato il principio che l'ordine di demolizione comprende il manufatto originario e le superfetazioni o opere accessorie realizzate successivamente, a presidio dell'obbligo di ripristino integrale.

Massime di principio

  • La prescrizione di reati edilizi anteriore non comporta automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione se le opere sono state riprese, ampliate o completate in epoche successive formando un'unica opera continuativa.
  • Il giudice dell'esecuzione può riferirsi, nella ingiunzione a demolire, all'intero fabbricato anche se alcune parti sono state oggetto di fatti estinti per prescrizione, quando risulti che le successive opere rendono unitario il manufatto.
  • Per ottenere la revoca dell'ordine di demolizione il ricorrente deve dimostrare inequivocabilmente che le parti oggetto di prescrizione sono cessate definitivamente e che non sono state interessate da successivi lavori integrativi o ampliativi.
  • La qualificazione tecnico-fattuale (stato rustico, interventi successivi, volumetria) e la documentazione fotografica e peritale sono decisive per stabilire se le opere costituiscono un unico complesso o interventi autonomi.
  • Eventuali istanze di sanatoria amministrativa o pronunce della PA rilevano ai fini dell'esecuzione, ma non impediscono in astratto che l'ordine di demolizione riguardi tutte le parti abusive effettivamente integrate nel manufatto.

Testo integrale

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