Ordinanza n. 2402/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento della ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del Comune di Forio, n. 137 del 18.09.2025; nonche’ per l’accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla diffida del 20.10.2025 (integrata in data 21.10.2025) indirizzata al Comune di Forio e volta: i) ad inibire, ex art. 19 comma 6 ter Legge 241/90 “la SCIA prot. 40837 del 22.09.2025 per tutte le considerazioni espresse al punto 5) della presente diffida, nonché ad ordinare il ripristino di quanto illecitamente demolito”; accertare e reprimere gli abusi asseritamente realizzati dai sigg.ri Perna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza di accesso e, ritenendo venuto meno l'oggetto della domanda ostensiva, ha dichiarato estinta la domanda proposta ex art. 116, comma 2, c.p.a. La pronuncia riguarda la sola domanda di accesso e non contiene una decisione sulla domanda di annullamento dell'ordinanza comunale di demolizione né sulla domanda relativa al silenzio concernente la diffida.
Atto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso trasmessa al Comune di Forio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel corso del giudizio principale, una delle ricorrenti ha proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., domanda avverso il silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti trasmessa al Comune di Forio unitamente alla diffida del 20 ottobre 2025, integrata il 21 ottobre 2025. Successivamente, con atto notificato e depositato il 22 dicembre 2025, la richiedente ha rinunciato all'istanza ostensiva.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.
La disposizione è stata utilizzata per veicolare nel giudizio la domanda avverso il silenzio formatosi sull'istanza di accesso; la successiva rinuncia della richiedente ha determinato l'estinzione della domanda ostensiva.
Massime di principio
- La rinuncia all'istanza di accesso agli atti proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. determina l'estinzione della relativa domanda, in quanto viene meno l'oggetto della pretesa ostensiva.
- La dichiarazione di estinzione della domanda di accesso proposta incidentalmente in un giudizio amministrativo non comporta, di per sé, la definizione delle ulteriori domande eventualmente proposte nello stesso ricorso.
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