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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-352/23

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 settembre 2024. — LF contro Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad. — Rinvio pregiudiziale – Politica in materia di asilo e di immigrazione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Articoli 1, 4 e 7 – Direttiva 2011/95/UE – Ambito di applicazione – Articoli 2 e 3 – Protezione nazionale per motivi umanitari – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 14 – Impossibilità di procedere all’allontanamento – Attestazione – Diritti del cittadino di un paese terzo in situazione di soggiorno irregolare in caso di rinvio dell’allontanamento – Direttiva 2013/33/UE – Ambito di applicazione – Condizioni materiali di accoglienza. — Causa C-352/23

Giurisprudenza europea62023CJ0352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia chiarisce i rapporti tra protezione internazionale, protezione umanitaria nazionale e disciplina del rimpatrio. Conferma che uno Stato membro può prevedere un titolo di soggiorno per ragioni umanitarie fuori dall’ambito della direttiva 2011/95, ma deve mantenere distinto tale regime dalla protezione internazionale. Precisa inoltre che, quando l’allontanamento è temporaneamente impossibile, il cittadino di paese terzo ha diritto a una conferma scritta della sospensione del rimpatrio. La Carta non impone però, di per sé, il rilascio di un diritto di soggiorno per motivi umanitari a favore di chi soggiorna irregolarmente.

Protezione internazionale e soggiorno irregolare: compatibilità di una protezione umanitaria nazionale autonoma, obbligo di attestazione del rinvio dell’allontanamento e limiti all’imposizione di un diritto di soggiorno per motivi umanitari

La questione giuridica

Se la direttiva 2011/95 consenta a uno Stato membro di riconoscere un diritto di soggiorno o una protezione nazionale per motivi umanitari estranei alla logica della protezione internazionale; se l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 imponga il rilascio di una conferma scritta quando l’allontanamento è rinviato; e se gli articoli 1, 4 e 7 della Carta, letti con la direttiva 2008/115, obblighino lo Stato membro a concedere un diritto di soggiorno per cogenti ragioni umanitarie a un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare prolungato.

Principio di diritto

La Corte afferma che la direttiva 2011/95 non osta a una protezione nazionale o a un diritto di soggiorno concesso per motivi umanitari purché tale regime resti chiaramente distinto dalla protezione internazionale disciplinata dalla direttiva e non si confonda con lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Inoltre, quando l’allontanamento di un cittadino di paese terzo è rinviato ai sensi della direttiva 2008/115, lo Stato membro deve rilasciargli una conferma scritta della sospensione temporanea dell’esecuzione del rimpatrio. Infine, la Carta, letta con la direttiva 2008/115, non impone allo Stato membro di concedere un diritto di soggiorno per cogenti motivi umanitari a una persona in soggiorno irregolare, anche se il soggiorno è molto lungo; restano però applicabili i diritti previsti dalla Carta, dalla direttiva 2008/115 e, se del caso, dalla direttiva 2013/33.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 1, 4, 7 e 51
  • Direttiva 2011/95/UE, articoli 2, lettera h), e 3, considerando 14 e 15
  • Direttiva 2008/115/CE, articoli 6, paragrafo 4, 8, 9 e 14, paragrafo 2, considerando 12
  • Direttiva 2013/32/UE, articoli 2, 9, 41 e 46
  • Direttiva 2013/33/UE, articolo 20, paragrafi 1 e 5

Protezione umanitaria nazionale, attestazione del rinvio dell’allontanamento e limiti derivanti dalla Carta

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice amministrativo di Sofia in una controversia tra un cittadino di un paese terzo e l’autorità bulgara per l’asilo, dopo il rigetto di una domanda di rifugio e di "status umanitario". La Corte si pronuncia sull’interazione tra la direttiva 2011/95, la direttiva 2008/115, la direttiva 2013/32, la direttiva 2013/33 e la Carta dei diritti fondamentali.

Fatti e procedimento principale

LF, cittadino di un paese terzo residente in Bulgaria dal 1996, aveva presentato varie domande di protezione internazionale, sempre respinte, e diverse decisioni di rimpatrio non erano mai state eseguite. Con l’undicesima domanda del 13 aprile 2021, egli ha dedotto anche la sua lunga permanenza in Bulgaria, l’assenza di assicurazione malattia e di prestazioni sanitarie, nonché il grave peggioramento del suo stato di salute. La DAB ha respinto la domanda il 10 agosto 2022. Il giudice del rinvio osserva che LF non soddisfa i requisiti per lo status di rifugiato né per la protezione sussidiaria secondo il diritto bulgaro, ma ritiene problematica la mancanza, nell’ordinamento nazionale, di un meccanismo chiaro per regolarizzare la sua situazione per ragioni umanitarie e di un’attestazione scritta della sospensione del rimpatrio.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • la direttiva 2011/95, soprattutto l’articolo 2, lettera h), l’articolo 3 e i considerando 14 e 15;
  • la direttiva 2008/115, in particolare gli articoli 6, paragrafo 4, 8, 9 e 14, paragrafo 2, nonché il considerando 12;
  • la direttiva 2013/32, in particolare gli articoli 9, 41 e 46;
  • la direttiva 2013/33, in particolare l’articolo 20;
  • la Carta, in particolare gli articoli 1, 4, 7 e 51.

Prima, terza e quinta questione: protezione umanitaria nazionale e direttiva 2011/95

La Corte ricorda che l’articolo 3 della direttiva 2011/95 consente agli Stati membri di prevedere norme più favorevoli in materia di riconoscimento della protezione internazionale, purché compatibili con la direttiva e con la sua economia generale. Ne deriva che è vietato utilizzare tali norme per attribuire lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria in situazioni prive di qualsiasi collegamento con la logica della protezione internazionale. Tuttavia, la direttiva non impedisce a uno Stato membro di concedere, sulla base del solo diritto nazionale, un diritto di soggiorno per motivi umanitari a favore di cittadini di paesi terzi che si trovino in stato di indigenza estrema nel territorio nazionale. Condizione essenziale è che tale regime sia chiaramente distinguibile dalla protezione internazionale disciplinata dalla direttiva 2011/95. La Corte precisa che il fatto che la normativa nazionale sia inserita nella legge di recepimento della direttiva o utilizzi la stessa denominazione dello "status umanitario" non è di per sé decisivo; occorre verificare se, sostanzialmente, il regime nazionale sia davvero distinto da quello della protezione sussidiaria. Spetta al giudice nazionale accertarlo.

Seconda questione: conferma scritta della sospensione dell’allontanamento

La Corte afferma che il cittadino di un paese terzo il cui allontanamento sia rinviato continua a rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/115. L’articolo 14, paragrafo 2, impone allora allo Stato membro di rilasciare, conformemente al diritto nazionale, una conferma scritta che attesti la sospensione temporanea dell’esecuzione della decisione di rimpatrio. La risposta è quindi netta: la conferma scritta non è facoltativa, ma costituisce un obbligo derivante dalla direttiva quando l’allontanamento non può essere eseguito nei termini previsti.

Quarta e sesta questione: Carta e obbligo di concedere un diritto di soggiorno per motivi umanitari

La Corte esclude che gli articoli 1, 4 e 7 della Carta, letti con la direttiva 2008/115, impongano allo Stato membro di concedere un diritto di soggiorno a un cittadino di paese terzo che si trovi in soggiorno irregolare, anche se da lungo tempo. La Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e non può, da sola, fondare un obbligo di rilascio di un titolo di soggiorno fuori dai casi previsti dal diritto dell’Unione. Ciò non toglie che, fintanto che l’allontanamento non sia eseguito, il cittadino di paese terzo possa invocare i diritti riconosciuti dalla Carta e dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, tra cui il mantenimento, per quanto possibile, dell’unità familiare, le cure mediche urgenti, il trattamento essenziale delle malattie e la considerazione delle esigenze delle persone vulnerabili. Se inoltre l’interessato è ancora richiedente protezione internazionale autorizzato a restare nel territorio, si applicano anche le condizioni di accoglienza della direttiva 2013/33.

Collegamento con la direttiva 2013/32 e con la direttiva 2013/33

La Corte osserva che un richiedente protezione internazionale può beneficiare del diritto a restare nel territorio ai fini della procedura e, in taluni casi, del controllo giurisdizionale sul rigetto della domanda, ai sensi della direttiva 2013/32. Se tale diritto a restare sussiste, egli può anche rientrare nel regime di accoglienza della direttiva 2013/33. Qualora le condizioni materiali di accoglienza siano ridotte o revocate per il carattere reiterato della domanda, l’articolo 20, paragrafo 5, impone comunque il rispetto di un tenore di vita dignitoso e l’accesso all’assistenza sanitaria.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • la direttiva 2011/95 non osta a un diritto di soggiorno nazionale per motivi umanitari, purché sia chiaramente distinto dalla protezione internazionale;
  • l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 impone la conferma scritta della sospensione temporanea del rimpatrio;
  • la Carta, letta con la direttiva 2008/115, non impone la concessione di un diritto di soggiorno per cogenti motivi umanitari a chi soggiorna irregolarmente, indipendentemente dalla durata della permanenza.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionalerimpatrio dei cittadini di paesi terzidiritti fondamentalicondizioni di accoglienza dei richiedenti asiloprotezione umanitaria nazionale

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