Cassazione Penale, Sentenza n. 13039/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per presunta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 313-bis c.p., con riferimento al reato contestato ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, del codice della strada, per fatti commessi il 7/8/2016. Il ricorrente lamentava l'illegittimo rigetto della non punibilità prevista dalla norma richiamata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo di prescrizione pari a cinque anni), maturata dopo la sentenza impugnata e dopo l'instaurazione del rapporto processuale di impugnazione. Ha escluso l'inammissibilità del ricorso e ha dichiarato che non sussistono le condizioni per pronunciare un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., poiché non risulta con evidenza l'insussistenza del fatto-reato. Per questi motivi ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente perché il reato era estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 313-bis cod. pen.
Norma che disciplina una causa di non punibilità dedotta dal ricorrente; la Corte ha esaminato il rilievo ma ha rilevato come decisiva l'intervenuta estinzione per prescrizione più che l'applicazione di tale causa.
art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada
Norma che definisce il reato contestato (guida in stato di alterazione per uso di sostanze, con le specifiche aggravanti/discipline richiamate); la condotta contestata risale al 7/8/2016 ed era la fattispecie di cui si discute.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede che la Corte di legittimità possa rilevare e dichiarare le cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza impugnata; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione e per annullare senza rinvio.
Massime di principio
- Se una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) matura dopo la sentenza impugnata ma dopo l'instaurazione del rapporto processuale di impugnazione, la Corte di Cassazione puo' rilevarla d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e dichiarare la non punibilità o l'estinzione del reato.
- L'estinzione del reato per prescrizione determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando il fatto si sia estinto; non sempre sussiste l'obbligo di rinvio per un nuovo giudizio.
- Non sempre, peraltro, la Corte puo' pronunciare un'assoluzione di merito: per assolvere ex art. 129, comma 2, c.p.p. occorre che risulti con evidenza l'insussistenza del fatto; in assenza di tale certezza prevale la declaratoria di estinzione (prescrizione) piuttosto che l'assoluzione per non aver commesso il fatto.
- In casi simili vanno controllate con attenzione le date utili ai fini della prescrizione (data del fatto, termini massimi previsti dalla legge, eventuali sospensioni/interruzioni) e l'eventuale insorgenza di cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza.
- La parte che invoca una causa di non punibilità o la prescrizione deve tempestivamente sollevare la questione in sede di impugnazione; tuttavia la Corte puo' comunque rilevarla d'ufficio se matura dopo la sentenza impugnata.
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