Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4777/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Lazio, Roma, Sez. V-quater, n. -OMISSIS- (non notificata), con la quale è stato respinto il ricorso per l'accesso di cui all'istanza presentata dal ricorrente il 29 luglio 2025.

Giustizia amministrativa202601646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. V-quater, che aveva respinto il ricorso avverso il diniego relativo all'istanza di accesso presentata il 29 luglio 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il privato ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso in materia di accesso relativo all'istanza presentata il 29 luglio 2025. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici dell'appello né le ragioni del diniego o del rigetto pronunciato in primo grado. In camera di consiglio, la parte appellante ha depositato un'istanza il 4 giugno 2026, accolta dal Collegio, chiedendo il rinvio della trattazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di rinvio depositata dalla parte appellante e ha rinviato la trattazione della causa alla camera di consiglio del 24 settembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sull'ammissibilità o sul merito dell'appello, né sulla fondatezza della domanda di accesso. Le generalità e gli altri dati identificativi della parte appellante devono essere oscurati ai sensi degli artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento degli elementi identificativi della parte appellante.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può rinviare la trattazione della causa a una successiva camera di consiglio quando accoglie un'apposita istanza della parte; tale ordinanza interlocutoria non definisce la controversia e non anticipa il giudizio sulla domanda di accesso.
  • Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dall'art. 52 d.lgs. 196/2003, il giudice amministrativo può disporre l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.