Sentenza n. 939/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego, con efficacia decorrente dal 30 dicembre 2023, e relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, era stato sottoposto a procedimento penale per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e accesso abusivo a un sistema informatico o telematico; dopo l'applicazione e la cessazione di una precedente sospensione precauzionale obbligatoria, a seguito del rinvio a giudizio gli è stata applicata la sospensione precauzionale facoltativa ai sensi degli artt. 915, comma 2, e 916, comma 1, del d.lgs. 66/2010. Ha dedotto: violazione dell'art. 3 l. 241/1990, carenza ed erroneità della motivazione, irragionevolezza, illogicità e violazione della proporzionalità, sostenendo che la misura avrebbe richiesto l'effettiva intervenuta condanna per un reato comportante la perdita del grado e che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato l'esercizio della discrezionalità; ulteriore violazione della proporzionalità e difetto di adeguatezza, perché sarebbe stato possibile riammetterlo in servizio in mansioni amministrative e non operative; violazione dell'art. 21-bis l. 241/1990, per avere il provvedimento attribuito alla sospensione efficacia retroattiva, facendola decorrere dal 30 dicembre 2023, anziché dalla data di adozione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso soltanto limitatamente all'efficacia retroattiva della sospensione. Ha respinto le censure relative alla sussistenza dei presupposti, alla motivazione e alla proporzionalità della misura. La sospensione facoltativa ha natura discrezionale e cautelare; il presupposto normativo non richiede una condanna già intervenuta comportante la perdita del grado, essendo sufficiente che il militare sia imputato di un reato dal quale possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o dello stato militare. L'amministrazione aveva motivato la misura con la gravità dei reati contestati, il loro collegamento con il servizio, la posizione d'impiego del militare, il possibile pregiudizio al prestigio dell'istituzione e al regolare andamento delle attività. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali è limitato ai casi di palese incongruenza, illogicità, travisamento dei fatti o inadeguatezza istruttoria, che il ricorrente non ha dimostrato. La misura è stata ritenuta proporzionata all'esigenza di prevenire pregiudizi derivanti dalla permanenza in servizio, anche indipendentemente dalle mansioni concretamente assegnate. È stata invece ritenuta illegittima la decorrenza retroattiva: poiché la sospensione mira a prevenire, per il futuro, il nocumento al prestigio dell'istituzione e gli eventuali pregiudizi della permanenza in servizio, la retroattività è incompatibile con la natura cautelare e risulta priva di effettiva funzione precauzionale. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto dalla motivazione ampia e articolata del provvedimento, riferita alla gravità dei reati, al possibile esito sanzionatorio, alla posizione del militare e al pregiudizio per il prestigio e il funzionamento dell'istituzione.
art. 21-bis l. 241/1990
La censura relativa alla decorrenza retroattiva è stata accolta; la retroattività della misura cautelare è stata considerata incompatibile con la sua funzione precauzionale.
art. 915, comma 2, d.lgs. 66/2010
La disposizione è stata applicata quale base normativa della sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego.
art. 916, comma 1, d.lgs. 66/2010
Il presupposto della sospensione facoltativa consiste nell'imputazione per un reato dal quale possa derivare la perdita del grado; non è necessaria una condanna già intervenuta.
Massime di principio
- La sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego del militare può essere disposta quando il militare sia imputato di un reato dal quale possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o dello stato militare; non è necessario che la condanna sia già intervenuta.
- La scelta di applicare una misura cautelare militare rientra nella discrezionalità amministrativa e può essere sindacata dal giudice solo in presenza di palese incongruenza dei criteri valutativi, illogicità, travisamento dei fatti o inadeguatezza istruttoria, purché l'amministrazione abbia esplicitato le ragioni della misura.
- La gravità dei reati contestati, il loro collegamento con il servizio, la posizione ricoperta dal militare e il possibile pregiudizio al prestigio dell'istituzione e al regolare andamento del servizio possono giustificare la sospensione precauzionale anche quando il militare possa essere assegnato a mansioni non operative.
- Una misura cautelare finalizzata a prevenire i pregiudizi derivanti dalla permanenza in servizio non può produrre effetti retroattivi, perché la retroattività è incompatibile con la funzione precauzionale e avrebbe un'efficacia soltanto figurativa.
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