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Sentenza

Sentenza del 10/10/2019 n. 25490 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata nel 2003 sui dividendi ricevuti da AdR, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dalla Direttiva Madre-Figlia 90/435/CEE e, in subordine, all'aliquota convenzionale del 15% prevista dalla Convenzione Italia-Lussemburgo. L'Agenzia aveva negato il rimborso e richiesto la differenza tra l'aliquota ordinaria del 27% e quella del 15%, oltre a sanzioni e interessi, ritenendo che la società fosse una struttura artificiosa, priva di direzione effettiva in Lussemburgo e non beneficiaria effettiva dei dividendi. La società contestava inoltre la legittimità delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, confermando il diniego dei benefici convenzionali e dell'esenzione prevista dalla Direttiva Madre-Figlia. È stato ritenuto non provato che la direzione effettiva della società fosse in Lussemburgo: il certificato dell'autorità fiscale lussemburghese non aveva valore probatorio vincolante e mancavano elementi concreti quali verbali del consiglio di amministrazione, decisioni strategiche assunte in Lussemburgo e uffici o spese operative documentate. La Corte ha inoltre ritenuto che la società costituisse una costruzione artificiosa e che non fosse dimostrato il requisito del beneficiario effettivo. È stato invece accolto il quinto motivo: la sanzione per omesso o insufficiente versamento non poteva essere applicata alla società perché la condotta sanzionata riguardava l'intermediario tenuto materialmente al versamento dell'imposta. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alle sanzioni e la causa è stata decisa nel merito, dichiarando non dovute le sanzioni. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 27-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Le società controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea devono dimostrare di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime previsto.

    Il beneficio dell'esenzione sui dividendi non spetta automaticamente sulla base della sola residenza fiscale in uno Stato membro; quando la società è controllata da soggetti di Paesi terzi occorre dimostrare che non sia una struttura costituita principalmente per ottenere il vantaggio fiscale.

  • Direttiva 90/435/CEE, c.d. Direttiva Madre-Figlia

    Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, quando quest'ultima detiene una partecipazione minima del 25% del capitale della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte.

    La Direttiva mira a evitare la doppia imposizione economica dei dividendi, ma non può essere utilizzata per realizzare fenomeni elusivi o di doppia non imposizione.

  • Art. 4, paragrafo 3, Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni

    Quando una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

    La direzione effettiva costituisce un elemento sostanziale per individuare il collegamento della società con lo Stato di residenza convenzionale; la mera residenza fiscale formale non è necessariamente sufficiente.

  • Art. 10, paragrafo 2, Convenzione Italia-Lussemburgo

    L'aliquota convenzionale agevolata sui dividendi presuppone che il percettore sia effettivamente titolare dei dividendi e abbia un collegamento qualificato con lo Stato convenzionato; non spetta a una società meramente interposta o conduit.

  • Art. 166 LIR lussemburghese, participation exemption

    L'esenzione dei dividendi nello Stato lussemburghese non impedisce automaticamente la tassazione nello Stato della fonte e non può trasformare il sistema contro la doppia imposizione in uno strumento di doppia non imposizione.

  • Art. 13 del d.lgs. n. 471/1997

    La sanzione per omesso o insufficiente versamento deve applicarsi esclusivamente alle condotte espressamente tipizzate dalla legge e al soggetto cui è attribuito l'obbligo di versamento.

  • Art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 239/1996

    Nel caso in cui gli intermediari non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva, al pagamento della stessa e degli interessi sono tenuti in solido l'intermediario e il contribuente.

    La responsabilità per il pagamento dell'imposta può essere solidale, ma la specifica sanzione per la violazione dell'obbligo di versamento grava sull'intermediario obbligato, salvo una diversa e specifica previsione sanzionatoria.

  • Art. 1 della legge n. 689/1981 e artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 472/1997

    Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo per i casi e per i tempi in esse considerati.

    Nel sistema delle sanzioni amministrative tributarie opera un principio rigoroso di legalità e tassatività: non è possibile estendere analogicamente una sanzione a una condotta non espressamente prevista.

Massime di principio

  • Per beneficiare dell'esenzione sui dividendi prevista dalla Direttiva Madre-Figlia o dell'aliquota convenzionale, la società estera deve dimostrare una presenza economica effettiva nello Stato di residenza, non essendo sufficiente la sola sede legale o il certificato di residenza fiscale.
  • La prova della direzione effettiva richiede elementi concreti, come riunioni degli organi societari, verbali, decisioni strategiche, personale, uffici, costi operativi e attività realmente svolte nello Stato interessato.
  • Una società holding può avere un'attività limitata, ma deve comunque dimostrare di non essere una mera conduit company o una costruzione artificiosa creata principalmente per ottenere vantaggi fiscali.
  • Il controllo della società da parte di soggetti residenti in Paesi terzi non è, da solo, sufficiente a negare i benefici fiscali; diventa rilevante se si accompagna all'assenza di effettività economica e alla funzione meramente interposta della società.
  • I regimi contro la doppia imposizione non devono produrre una doppia non imposizione: l'esenzione nello Stato di residenza del percettore non esclude automaticamente la tassazione nello Stato della fonte.
  • Le sanzioni tributarie devono rispettare il principio di tassatività e possono essere applicate solo al soggetto e alla condotta espressamente individuati dalla legge; la responsabilità per l'imposta non comporta necessariamente la responsabilità per la sanzione.
  • Un certificato rilasciato dall'autorità fiscale estera può provare la residenza fiscale, ma non vincola il giudice italiano sulla concreta esistenza della direzione effettiva o sulla qualifica di beneficiario effettivo dei dividendi.

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