Cassazione Penale, Sentenza n. 40306/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della condanna per furto (art. 624-bis c.p.), deducendo che il giudice di primo grado avesse ordinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521 c.p.p. prima dell'apertura del dibattimento e senza svolgere istruttoria, determinando una illegittima e pregiudizievole riqualificazione dell'imputazione (da art. 624 c.p. a 624-bis c.p.). Contestavano che tale ordinanza fosse stata specificamente impugnata e che la modifica dell'imputazione avesse leso la strategia difensiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi come manifestamente infondati. Ha ritenuto legittima la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521 c.p.p., osservando che tale norma non richiede che la restituzione avvenga al termine dell'istruttoria e che un provvedimento di trasmissione disposto prima del termine non è di per sé nullo. Inoltre la Corte ha ritenuto che l'ordinanza fosse meramente processuale, non incidente sul diritto di difesa in modo tale da renderla impugnabile per carenza di interesse e che i ricorrenti non avessero dimostrato un concreto pregiudizio alla strategia difensiva. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma richiamata per indicare il reato originariamente contestato (furto comune). Nel testo la norma è menzionata come fatto storico/processuale.
art. 624-bis cod. pen.
Norma relativa al furto in abitazione, che ha costituito la riqualificazione dell'imputazione contestata agli appellanti.
art. 521 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per diversità del fatto. La Corte ha interpretato che l'art. 521 non impone che la restituzione avvenga solo al termine dell'istruttoria dibattimentale e che una restituzione disposta prima non determina automaticamente nullità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata alla declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521 c.p.p. può essere disposta anche prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale: ciò non comporta automaticamente nullità del procedimento.
- Il provvedimento di restituzione degli atti per diversità del fatto è in linea generale un provvedimento meramente processuale e, salvo dimostrazione di concreto pregiudizio, non incide sul diritto di difesa al punto da rendere l'ordinanza impugnabile per interesse.
- Per rendere efficace davanti alla Cassazione una doglianza relativa a una presunta irregolare riqualificazione dell'imputazione è necessario dimostrare l'effettivo pregiudizio alla strategia difensiva o a specifici diritti processuali, non basta la mera alterazione formale dell'imputazione.
- La Corte di Cassazione valuta la legittimità di provvedimenti in rito anche rispetto ai presupposti sostanziali della decisione: se la presunta violazione processuale è comunque insussistente, la mancata motivazione della decisione di rigetto non costituisce vizio.
- Gli appelli in cassazione considerati manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportano condanne alle spese e sanzioni pecuniarie secondo le norme processuali.
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