Cassazione Penale, Ordinanza n. 16028/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 febbraio 2025. Dal testo emerge soltanto che le doglianze difensive riproponevano censure già esaminate e respinte nel merito, con deduzione di profili giudicati dalla Corte di cassazione marcati da genericità e aspecificità. La decisione di merito aveva ritenuto corretti, puntuali e coerenti gli argomenti con cui i giudici di appello avevano disatteso tali censure, sia con riferimento agli elementi costitutivi della resistenza ascritta all'imputato, sia con riguardo al trattamento sanzionatorio. Non sono ricavabili dal testo i fatti storici specifici né il capo d'imputazione completo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e aspecifici perché si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi efficacemente con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che le valutazioni dei giudici di merito erano giuridicamente corrette, puntuali, coerenti con le emergenze processuali e prive di manifeste incongruenze logiche, sia quanto alla configurazione della resistenza contestata all'imputato, sia quanto alla pena irrogata. Conseguentemente, all'inammissibilità sono seguite le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste da questa disposizione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e motivatamente respinte dai giudici di merito, senza una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La censura è aspecifica quando non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e non evidenzia errori giuridici, illogicità manifeste o travisamenti decisivi.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito se la motivazione di appello è puntuale, coerente con le risultanze acquisite e immune da manifeste incongruenze logiche, sia sulla sussistenza del fatto-reato sia sulla dosimetria della pena.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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