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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26662/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza del tribunale che aveva accolto l'appello del comune e quindi la validità del verbale per sosta in area regolamentata. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale della polizia municipale per sosta di un veicolo privo di contrassegno in una via ricompresa, secondo l'amministrazione, in una zona a sosta controllata a fasce orarie; il giudice di pace aveva invece accolto l'opposizione ritenendo applicabile la disciplina delle zone a traffico limitato, con conseguente diversa qualificazione della violazione. Il comune ha proposto appello, che il tribunale ha accolto. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) nullità della sentenza e/o del procedimento per tardività dell'appello comunale, sostenendo che il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dovesse decorrere dalla lettura del dispositivo in udienza e non dal deposito della sentenza motivata; 2) nullità per aspecificità/inidoneità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c., perché le critiche del comune non avrebbero confutato in modo adeguato la sentenza di primo grado; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato rilievo del giudicato esterno, invocando precedenti decisioni tra le stesse parti che avrebbero già qualificato la medesima zona come ZTL e non come ZSC. La Corte ha respinto tutti i motivi, rilevando che, nel rito del lavoro applicabile alle opposizioni a verbale CdS, il termine lungo decorre dal deposito della sentenza quando il giudice ha separato lettura del dispositivo e deposito della motivazione; che l'appello era specifico perché individuava chiaramente il punto controverso e le ragioni di critica; e che il giudicato esterno non operava perché le singole violazioni originano rapporti giuridici distinti, non essendo configurabile l'unicità del rapporto necessaria a precludere il nuovo accertamento.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di difendersi personalmente quando ne ricorrono i presupposti, come richiamato nella difesa del ricorrente

  • art. 204-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    le opposizioni ai verbali per violazioni del codice della strada sono soggette alla disciplina speciale richiamata dal rito del lavoro

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada... sono regolate dal rito del lavoro

    il giudizio di opposizione segue il rito del lavoro, salvo diversa previsione speciale

  • art. 429, comma 1, c.p.c.

    quando il giudice, per particolare complessità, separa lettura del dispositivo e deposito della motivazione, la sentenza si perfeziona con il deposito in cancelleria, dal quale decorrono i termini di impugnazione

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo d'impugnazione decorre, nel caso concreto, dal deposito della sentenza completa di motivazione e non dalla sola lettura del dispositivo

  • art. 382 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma che consentirebbe il rilievo officioso di improponibilità/improcedibilità, ma la Corte esclude la tardività dell'appello

  • art. 434 c.p.c.

    l'atto di appello è ammissibile se individua con chiarezza i punti contestati e le ragioni della critica, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato come parametro di nullità della sentenza o del procedimento per i primi due motivi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato per la censura di violazione di legge relativa al giudicato esterno

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno preclude soltanto la rimessione in discussione del medesimo rapporto giuridico, non di rapporti distinti ancorché simili

  • art. 324 c.p.c.

    il giudicato interno/esterno richiede la definitività della decisione sul medesimo oggetto processuale

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 158 CdS

    richiamato dal ricorrente come disciplina che sarebbe stata applicabile se si fosse trattato di ZTL

  • art. 7, commi 1-14 CdS

    richiamato per la sanzione relativa alla circolazione/sosta in area disciplinata come ZSC o area analoga

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro applicabile alle opposizioni a verbale per violazioni del codice della strada, se il giudice pronuncia separatamente dispositivo e motivazione per particolare complessità, il termine lungo per impugnare decorre dal deposito della sentenza completa e non dalla sola lettura del dispositivo.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c., è sufficiente che l'atto individui in modo chiaro i capi e i punti della decisione contestati e le ragioni della critica; non è richiesta una forma sacramentale né la predisposizione di una sentenza alternativa.
  • Il giudicato esterno opera solo quando vi sia identità del rapporto giuridico dedotto in giudizio; non basta che le controversie siano simili o riguardino le stesse parti se ogni singola violazione dà luogo a un rapporto sanzionatorio distinto.
  • In materia di violazioni del codice della strada, la qualificazione della zona e la disciplina sanzionatoria applicabile devono essere valutate con riferimento al concreto assetto regolamentare richiamato dagli atti amministrativi e alla specifica infrazione contestata.
  • La deduzione di un precedente favorevole reso tra le stesse parti non è di per sé sufficiente a paralizzare un nuovo verbale, se il nuovo accertamento riguarda un fatto storico e un rapporto sanzionatorio autonomi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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