Cassazione Civile, Ordinanza n. 06551/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di una compagnia assicurativa per il pagamento di euro 25.000,00 quale premio di una polizza vita stipulata da un terzo a favore dei suoi eredi legittimi. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione della compagnia, e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la destinataria dell’azione fosse legittimata ad agire perché, oltre a essere erede testamentaria, era anche erede legittima; inoltre, secondo il giudice di merito, tra i beneficiari della polizza opererebbe una solidarietà attiva che consente a ciascun creditore di chiedere l’intera prestazione. La ricorrente ha proposto un solo articolato motivo di cassazione denunciando, in sintesi, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1920 e 1921 c.c. in tema di assicurazione sulla vita a favore di terzo e designazione dei beneficiari, dell’art. 1298 c.c. in tema di obbligazioni solidali, dell’art. 182 c.p.c. sulla rappresentanza processuale e degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese. Ha sostenuto che la designazione dei beneficiari non poteva essere superata dal testamento, che il credito indennitario non si identifica con un diritto ereditario e non era provata la legittimazione della destinataria come erede legittima; ha inoltre contestato il rilievo dato al vizio di rappresentanza del procuratore della società, ritenuto sanabile e non precluso dalle scansioni processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo in tutte le sue articolazioni e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che la Corte d’appello aveva accertato, con statuizione non confutata in modo specifico, che la destinataria dell’azione era anche erede legittima del de cuius; tale accertamento bastava a sorreggere la legittimazione ad agire. Inoltre, la ricorrente non aveva colto la ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata non aveva affermato una ripartizione del credito assicurativo in proporzione alle quote ereditarie, ma si era limitata a reputare irrilevante che la beneficiaria non fosse erede universale, riconoscendole la qualità di co-creditrice legittimata a chiedere l’intera prestazione indennitaria. In conclusione, il ricorso è stato respinto e non sono state liquidate spese per l’assenza di attività difensiva dell’intimata; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1920 c.c.
nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo, la posizione del beneficiario è trattata come posizione contrattuale autonoma rispetto alle regole successorie; la doglianza sulla revoca della designazione tramite testamento non ha comunque inciso sulla decisione, perché il giudice di merito ha valorizzato la qualità di erede legittima della destinataria
art. 1921 c.c.
è richiamato dalla ricorrente per sostenere che il testamento non avrebbe potuto revocare la designazione contrattuale del beneficiario
art. 1298 c.c.
è richiamato dalla ricorrente per contestare l’idea di una solidarietà attiva tra i beneficiari della polizza
art. 182 c.p.c.
è richiamato dalla ricorrente in tema di rappresentanza processuale, sostenendo la sanabilità del vizio della procura e l’assenza di preclusioni
artt. 91 e 92 c.p.c.
sono richiamati dalla ricorrente in relazione alla condanna alle spese processuali
art. 380-bis 1 c.p.c.
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
è applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1923 c.c.
è menzionato dal giudice di merito come riferimento al possibile limite consistente, in mancanza di eredi rientranti nella categoria dei legittimi, nella sola restituzione dei premi versati
Massime di principio
- In tema di assicurazione sulla vita a favore di terzo, la legittimazione ad agire per il pagamento della prestazione può essere riconosciuta al soggetto che, oltre a essere beneficiario o chiamato alla prestazione, risulti anche co-creditore per la posizione accertata in fatto dal giudice di merito.
- In cassazione non è sufficiente contestare in modo assertivo l’assenza di prova di un fatto decisivo se la sentenza impugnata ha fondato la decisione su un accertamento di merito non specificamente censurato.
- Il ricorrente deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sulla legittimazione del singolo creditore ad agire per l’intera prestazione, è irrilevante una censura costruita come se il giudice avesse ripartito il credito tra coeredi in proporzione alle quote ereditarie.
- La qualificazione della posizione del beneficiario di una polizza vita come autonoma rispetto all’eredità impedisce di sovrapporre automaticamente le regole successorie al credito indennitario, salvo che la decisione di merito si fondi specificamente sulla qualità ereditaria del soggetto.
- La solidarietà attiva, ove ritenuta esistente dal giudice di merito, consente al singolo creditore di pretendere l’intera prestazione, senza che ciò implichi una divisione del credito in quote ereditarie.
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