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Sentenza

Sentenza n. 225/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 89/2025, pubblicata e notificata il 7.2.2025, pronunciata a definizione del procedimento N.R.G. 1662/2024;

Giustizia amministrativa202500883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 89/2025, recante il riconoscimento del diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e la condanna al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 89/2025, pubblicata e notificata il 7 febbraio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme relative agli anni scolastici considerati, oltre alla metà delle spese di lite. Il titolo giudiziale era passato in giudicato, come attestato dalla Cancelleria. La ricorrente ha quindi chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza opporre ragioni contrarie. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione, e fondato nel merito, essendo rimasta ineseguita la pronuncia passata in giudicato. Ha dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli 120 giorni dall’investitura per adempiere, anche mediante l’adozione degli atti contabili e organizzativi necessari e con eventuale delega a un funzionario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, per l’inerzia dell’Amministrazione, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale applicata dal giudice del lavoro per riconoscere alla ricorrente il beneficio economico oggetto della sentenza da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è procedibile nei confronti dell’Amministrazione quando il titolo giudiziale notificato sia divenuto esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • L’omessa esecuzione di una sentenza passata in giudicato che abbia riconosciuto somme dovute e condannato l’Amministrazione al pagamento integra inottemperanza e legittima il giudice a ordinare l’esecuzione integrale del titolo, salvo le somme già corrisposte.
  • La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, in assenza di specifiche contestazioni sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento del ricorso di ottemperanza quando l’inadempimento risulti documentato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
  • L’Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve rifondere le spese del relativo giudizio, anche se provvede successivamente o si costituisce senza contestare l’inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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