Cassazione Penale, Ordinanza n. 25672/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo che il reato fosse ormai estinto per prescrizione. Secondo la sua prospettazione, il termine massimo di prescrizione si sarebbe maturato nelle more tra il deposito della sentenza impugnata e la notifica dell'estratto contumaciale, quindi dopo la decisione di secondo grado ma prima della piena conoscenza formale della sentenza. La Corte di cassazione ha però rilevato che, ai fini del computo della prescrizione rilevante in sede di legittimità, occorre avere riguardo alla data di pronuncia della sentenza impugnata, cioè al momento della lettura del dispositivo, e non alla successiva notificazione dell'estratto contumaciale. Ha inoltre osservato che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e, quindi, preclude la rilevazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto non rilevabile la prescrizione invocata, perché maturata solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata; tale sopravvenienza non può essere fatta valere quando il ricorso sia inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, e in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non ravvisata, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 157 c.p.
La prescrizione, per essere rilevabile in relazione alla sentenza impugnata, va valutata avuto riguardo alla data della pronuncia e non alla successiva notificazione dell'estratto contumaciale, secondo il principio richiamato dalla Corte.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata a sostegno del criterio per cui, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è legittima la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266
Si ribadisce che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la prescrizione deve essere verificata con riferimento alla data della pronuncia della sentenza impugnata, cioè al momento in cui viene letto il dispositivo, e non alla successiva notificazione dell'estratto contumaciale.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si instaura un valido rapporto di impugnazione e non può essere rilevata la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
- Quando la causa di inammissibilità non sia ascrivibile ad assenza di colpa del ricorrente, l'art. 616 c.p.p. impone la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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