Cassazione Penale, Sentenza n. 9295/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, applicata in sostituzione di una pena detentiva di 2 anni, su motivazione che la sopravvenuta esecuzione di una misura custodiale per reato analogo avrebbe reso la pena sostitutiva inidonea alla rieducazione e alla prevenzione. Il ricorrente articola tre motivi: vizio di motivazione (mancata considerazione dell'impossibilità materiale di svolgere i lavori per essere sottoposto a misura cautelare in altro procedimento); violazione dell'art. 63 L. 689/1981 (revoca fondata sul mancato inizio dei lavori senza rispettare la procedura); violazione dell'art. 66 L. 689/1981 (la revoca sarebbe ammessa solo nelle ipotesi previste dall'art. 66 e la sostituzione ha carattere definitivo, richiamando anche art. 545-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sassari per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che la revoca è stata motivata con una rivalutazione dell'idoneità della pena sostitutiva (valutazione di merito già effettuata in sede di cognizione) e non sui presupposti esecutivi previsti dall'art. 66 L. 689/1981; ha quindi affermato che il giudice dell'esecuzione non può in fase esecutiva riesaminare la sostituibilità della pena ormai divenuta pronuncia con carattere di definitività, salvo nuovi elementi sopravvenuti che non sussistevano nel caso esaminato.
Norme richiamate
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53
Richiamata come base normativa per l'adozione di provvedimenti concernenti le pene sostitutive; nel caso concreto il Tribunale ha fatto riferimento agli artt. 53 e 56 per la revoca, ma la Corte segnala che la revoca deve rispettare i limiti indicati dall'art. 66.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 56
Norma che disciplina le pene sostitutive; la Corte richiama che la sostituzione disposta ai sensi della normativa sulle pene sostitutive ha carattere definitivo e non può essere disconosciuta in sede esecutiva se non per le ipotesi previste dall'art. 66.
D.Lgs. 150/2022 (modifiche alla L. 689/1981), art. 95 D.Lgs. 150/2022
Richiamato in tema di competenza transitoria e surrogatoria; la Corte segnala che eventuali correzioni in esecuzione non possono alterare il contenuto sostanziale della decisione definitiva.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 63
Norma che disciplina la procedura esecutiva relativa alle pene sostitutive; il ricorrente lamentava il mancato rispetto delle procedure previste dall'art. 63 per la revoca, e la Corte ha rilevato che la revoca non può basarsi su un generico riesame di idoneità senza rispettare le ipotesi di cui all'art. 66.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 66
Norma chiave: elenca i casi in cui è consentita la revoca della pena sostitutiva nella fase esecutiva (ad es. inosservanza delle prescrizioni o mancata esecuzione). La Corte interpreta l'art. 66 nel senso che la revoca è ammessa solo per le fattispecie esecutive ivi indicate e non per una nuova valutazione di valore già compiuta nel giudizio di cognizione.
Codice di procedura penale, art. 545-bis
Riferimento alla definitività della pronuncia di condanna integrata dalla sostituzione: la revoca della pena sostitutiva in assenza delle condizioni di cui all'art. 66 implicherebbe una lesione dell'intangibilità del giudicato.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5-bis
Citato in giurisprudenza richiamata: la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere revocata solo in caso di violazione degli obblighi relativi allo svolgimento del lavoro; la Corte estende il principio alla materia delle pene sostitutive in generale.
Massime di principio
- La sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità, disposta in sede di cognizione, ha carattere sostanzialmente definitivo: in fase esecutiva non è ammesso un riesame generale della scelta sostitutiva se non nei casi tassativamente indicati dall'art. 66 L. 689/1981.
- La revoca della pena sostitutiva può essere pronunciata in esecuzione soltanto per le ipotesi previste dall'art. 66 (ad es. inosservanza delle prescrizioni, mancata esecuzione), e non per una rivalutazione dell'idoneità compiuta dal giudice dell'esecuzione.
- Se l'imputato non ha potuto iniziare o proseguire i lavori di pubblica utilità per cause oggettive (es. esecuzione di misura custodiale per altro procedimento), il giudice dell'esecuzione deve considerare e motivare specificamente tale situazione; una semplice affermazione della "non idoneità" della pena sostitutiva non è sufficiente.
- La procedura prevista dall'art. 63 deve essere rispettata: eventuali provvedimenti di revoca richiedono motivazione puntuale sulle ragioni esecutive che legittimano la revoca e l'osservanza delle garanzie procedurali.
- Eventuali errori di applicazione della pena sostitutiva che investono la sostanza della decisione (cioè che modificano il contenuto sostanziale del giudicato) devono essere rimossi in sede di impugnazione della sentenza che ha disposto la sostituzione, non attraverso il libero riesame in sede esecutiva.
- In presenza di nuovi e decisivi elementi sopravvenuti dopo la pronuncia (non presenti al momento della sostituzione), è possibile che la questione venga nuovamente esaminata; tuttavia la semplice sopravvenuta esecuzione di misura custodiale non legittima automaticamente una revoca se non adeguatamente motivata e collegata alle ipotesi di legge.
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