Sentenza del 15/07/2020 n. 14978 - Corte di Cassazione
Trust - Accertamento - Elusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava, per l'anno 2009, omissioni nella contabilizzazione e dichiarazione di ricavi e di operazioni con IVA (con IRES e IVA non versate) a seguito di una serie di atti di straordinaria amministrazione posti in essere dal socio/amministratore e dai suoi familiari: costituzione di nuove società e trust nei quali erano confluite le attività mobiliari e immobiliari della (------) s.r.l., finalizzati a depauperare il patrimonio della cedente e a consentire la prosecuzione di fatto dell'attività da parte di soggetti riconducibili alla stessa compagine, eludendo il pagamento delle imposte. L'avviso di accertamento fu notificato alla società cedente e, a titolo di responsabilità solidale ex D.lgs. 472/1997 art.14, ai trust (per tramite dei loro rappresentanti) e ai vari cessionari/associati; i ricorrenti impugnavano in Cassazione vari profili (competenza territoriale, legittimazione dei trustee, legittimità della sottoscrizione dell'atto, carenza motivazionale, onere della prova, violazioni procedurali, richiesta di applicazione di normativa più favorevole sulle sanzioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha disposto il rinvio a nuovo ruolo solo con riferimento alla controversia relativa a uno dei ricorrenti che aveva chiesto la definizione agevolata (D.L. 119/2018, art.6). Quanto agli altri ricorrenti, il ricorso è stato rigettato nella sua totalità. La Corte ha ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva qualificato l'insieme delle operazioni come una unitaria operazione elusiva e, in fatto, una cessione d'azienda di fatto tali da legittimare l'applicazione della responsabilità solidale ex art.14 D.lgs. 472/1997 nei confronti dei cessionari/trust/amm. È stata altresì respinta ogni censura sulla competenza territoriale, sulla notificazione ai rappresentanti dei trustee, sulla sottoscrizione dell'avviso da parte di funzionario delegato, sulla motivazione e sulla distribuzione dell'onere della prova; dichiarata inoltre la legittimità dell'anticipata emissione dell'avviso vista la dichiarazione di fallimento e la finalità fraudolenta degli atti. Condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 31
La competenza territoriale per notificare l'avviso di accertamento si determina in relazione al domicilio fiscale del soggetto obbligato (qui la cedente): l'ufficio che ha emesso l'atto può estenderne la notifica ai responsabili in solido quando l'atto ha funzione primaria riferibile alla società cedente e nell'ambito di un progetto unitario elusivo.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42
La sottoscrizione dell'avviso da parte di capo d'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva delegato è valida; non è richiesto che il sottoscrittore abbia la qualifica dirigenziale nel senso limitativo dedotto dai ricorrenti.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 41 bis
La contestazione di omissione nella dichiarazione fiscale (art.41-bis) richiede elementi di gravità, precisione e concordanza; nella fattispecie la Corte ha ritenuto i requisiti soddisfatti alla luce della ricostruzione fattuale e documentale operata dal giudice di merito.
Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 14
In caso di cessione d'azienda attuata in frode dei creditori tributari, il cessionario (anche di fatto) può essere chiamato a rispondere in solido per i debiti tributari della cedente; la responsabilità è stata ritenuta applicabile qui in ragione dell'unitario disegno elusivo e del proseguimento di fatto dell'attività da parte dei cessionari/trust.
Legge n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7
Il termine dilatorio per il contraddittorio preventivo può essere derogato per esigenze di urgenza apprezzabili dall'amministrazione; la Corte ha ritenuto legittima l'anticipata emissione dell'avviso in presenza di fallimento del contribuente e di condotte finalizzate a pregiudicare le ragioni erariali.
Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985 in materia di trust e L. 16 ottobre 1989, n. 364
Il trust è riconosciuto e la legittimazione sostanziale e processuale spetta a chi ha i poteri di gestione (trustee); la notificazione ai rappresentanti legali dei trustee è stata ritenuta corretta quando questi risultano effettivi gestori/ordinari intestatari degli atti.
Decreto Legislativo n. 158 del 2015 (disciplin a sanzioni)
La disciplina più favorevole sopravvenuta (ius superveniens) si applica di regola solo se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione; non è stata riconosciuta automaticamente dai ricorrenti perché la novità normativa era intervenuta in corso d'appello.
Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6
Consente la definizione agevolata della controversia; la presentazione della domanda da parte di uno dei ricorrenti ha comportato per quel profilo la sospensione/ rinvio relativo alla sua posizione.
Massime di principio
- Quando trasferimenti di beni, conferimenti o costituzioni di nuove società/trust si susseguono con gli stessi soggetti, medesima sede, identico personale e prosecuzione di fatto dell'attività, il giudice può qualificare l'operazione come cessione d'azienda di fatto e ricondurla ad un'unitaria operazione elusiva, con conseguente responsabilità solidale dei cessionari per debiti tributari della cedente.
- La responsabilità solidale ex art.14 D.lgs. 472/1997 può essere applicata anche in assenza di formale atto di cessione se sussiste la continuità di attività e lo scopo fraudolento di sottrarre patrimonio alla garanzia del credito erariale; occorre documentare ragioni economico-gestionali convincenti per i trasferimenti per evitare la qualificazione come elusione.
- Il trust può essere chiamato a rispondere per imposte non pagate se il trustee o il rappresentante legale esercitano i poteri di gestione e controllo dei beni trasferiti; la notificazione agli effettivi gestori/rappresentanti è valida quando questi risultano i reali detentori del potere di disporre del patrimonio segregato.
- La competenza territoriale per le imposte si determina in funzione della funzione primaria dell'atto (ossia della posizione del soggetto cui sono ascrivibili le omissioni): l'ufficio che accerta la società cedente può estendere l'azione verso i responsabili in solido collegati all'operazione elusiva.
- La dichiarazione di fallimento del soggetto verificato può giustificare l'emissione anticipata dell'avviso di accertamento senza il termine dilatorio, per tutelare l'interesse erariale nella procedura concorsuale.
- Per difendersi efficacemente in casi simili è fondamentale conservare documentazione che attesti valide ragioni economiche e gestionali delle operazioni (perizie, business plan, atti formali), evitare successioni anomale di atti tra soggetti correlati senza adeguata giustificazione e, prima di trasferimenti rilevanti, valutare consulenza fiscale preventiva o forme di garanzia per eventuali debiti tributari.
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