Sentenza n. 13678/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inammissibilità della domanda di contributo PNRR per la gestione di 80 posti letto universitari e successiva conferma del diniego in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ente ricorrente ha impugnato la dichiarazione di inammissibilità della domanda presentata nell’ambito dell’Avviso D.M. n. 481/2024, relativo a contributi per la gestione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari, nonché la successiva conferma del provvedimento. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, dell’Avviso, della circolare n. 33 del 31 dicembre 2021, dell’art. 9 del regolamento UE 2021/241 e del regolamento UE n. 1303/2013, oltre a travisamento, erronea presupposizione, illogicità e ingiustizia manifesta. Secondo la ricorrente, l’amministrazione avrebbe erroneamente assimilato il precedente finanziamento pubblico dell’immobile, ottenuto ai sensi della legge n. 338/2000, a un doppio finanziamento, mentre i precedenti costi di realizzazione o ristrutturazione e il contributo PNRR per la gestione avrebbero natura e finalità diverse. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei principi di leale collaborazione e degli artt. 1, comma 2-bis, 3 e 6 della legge n. 241/1990, dell’art. 10, comma 5, del D.M. n. 481/2024 e dell’art. 97 Cost., nonché difetto di motivazione e di istruttoria. L’amministrazione avrebbe dichiarato direttamente l’inammissibilità senza richiedere chiarimenti o integrazioni, nonostante la necessità di valutare il quadro fattuale e finanziario dell’intervento, e avrebbe motivato il diniego in modo meramente assertivo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il provvedimento non era fondato sull’esistenza di una duplicazione dei costi, bensì sulla diversa ragione per cui l’immobile aveva già beneficiato di risorse pubbliche specificamente destinate alla realizzazione di residenze o alloggi per studenti; pertanto, i posti letto non potevano essere qualificati come “nuovi” ai sensi dell’Avviso. La censura, incentrata esclusivamente sull’assenza di doppio finanziamento, non si confrontava con la reale ratio del diniego. Il Collegio ha comunque aggiunto che, anche considerando gli esiti dell’istruttoria, l’intervento risultava finanziato nell’ambito del IV bando della legge n. 338/2000, con ammissione disposta nel 2018, sicché l’avvio anteriore al 1° febbraio 2020 risultava incompatibile con la disciplina del dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso il difetto di motivazione, poiché dagli atti emergeva chiaramente che la causa dell’inammissibilità era la mancanza di novità dei posti letto. Ha inoltre escluso la violazione della partecipazione procedimentale: l’esito istruttorio era stato comunicato all’ente, che aveva potuto presentare osservazioni, espressamente esaminate e controdedotte dal commissario straordinario prima dell’adozione della determinazione definitiva. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state integralmente compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, D.M. n. 481/2024
esclusa la possibilità di finanziare interventi relativi ad immobili che abbiano beneficiato, in passato, di risorse pubbliche specificamente destinate alla realizzazione di residenze o alloggi per studenti, in quanto non si configurerebbero come “nuovi” posti letto
La disposizione impedisce il finanziamento di interventi relativi a immobili già destinatari di risorse pubbliche specificamente finalizzate alla realizzazione di edilizia residenziale per studenti, indipendentemente dalla sussistenza di una duplicazione dei costi.
art. 9 regolamento UE 2021/241
il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione
La norma è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la cumulabilità dei finanziamenti, ma il TAR ha ritenuto che non fosse decisiva, poiché il diniego era fondato sulla mancanza di novità dei posti letto e non sul doppio finanziamento.
regolamento UE 2021/241
non sono in ogni caso ammissibili le misure avviate anteriormente al 1° febbraio 2020
Il TAR ha ritenuto incompatibile con il dispositivo per la ripresa e la resilienza un progetto già ammesso a un precedente bando pubblico nel 2018.
legge n. 338/2000
Il precedente finanziamento dell’intervento ai sensi del IV bando della legge n. 338/2000 è stato considerato ostativo alla qualificazione dei posti letto come nuovi nell’ambito dell’Avviso PNRR.
artt. 1, comma 2-bis, 3 e 6 l. 241/1990
Le censure fondate sui doveri di correttezza, motivazione e partecipazione sono state respinte perché l’amministrazione aveva comunicato l’esito istruttorio, consentito la presentazione di osservazioni e considerato le deduzioni dell’interessata.
art. 10, comma 5, D.M. n. 481/2024
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione agli obblighi procedimentali, ma il TAR ha escluso che fosse stata violata, risultando garantita la possibilità di interlocuzione procedimentale.
Massime di principio
- Quando un avviso pubblico destina il finanziamento alla realizzazione o gestione di “nuovi” posti letto, l’avvenuto finanziamento dell’immobile con risorse pubbliche specificamente destinate alla realizzazione di residenze o alloggi per studenti può impedire l’ammissione, anche se il nuovo contributo ha natura e finalità diverse e non determina una duplicazione dei medesimi costi.
- La censura di illegittimità deve confrontarsi con la motivazione effettivamente posta a fondamento del provvedimento: una contestazione incentrata sull’assenza di doppio finanziamento non è idonea a confutare un diniego fondato sulla mancanza del requisito della novità dei posti letto.
- Nell’ambito delle misure finanziate dal dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza, l’avvenuto avvio del progetto anteriormente al 1° febbraio 2020 può costituire causa di incompatibilità con il finanziamento, secondo la disciplina europea richiamata dal giudice.
- Non sussiste violazione della partecipazione procedimentale quando l’amministrazione comunica l’esito dell’istruttoria, consente all’interessato di presentare osservazioni e adotta il provvedimento finale dopo averle esaminate e controdedotte.
- La motivazione del provvedimento di inammissibilità è sufficiente quando individua chiaramente il requisito ostativo, anche mediante il richiamo alla disposizione dell’avviso, purché renda comprensibile che la ragione del diniego consiste nella mancanza della novità dei posti letto.
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